Cassazione Penale, Ordinanza n. 29464/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. I sei motivi dedotti denunciavano violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione, ma in concreto riproponevano una versione alternativa dei fatti, già disattesa nei gradi di merito. La difesa contestava la ricostruzione probatoria e l'attendibilità della persona offesa, sostenendo in sostanza che la motivazione della Corte di appello fosse illogica e che i giudici avessero male valutato le emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, fondata sulla non credibilità della ricostruzione difensiva e sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato implicitamente come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione e violazioni di legge, in realtà mirano a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio o una nuova ricostruzione del fatto alternativa a quella compiuta dal giudice di merito.
- Le censure formalmente indirizzate a vizi di motivazione sono inammissibili quando, in realtà, chiedono soltanto una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove o una diversa ricostruzione storica della vicenda.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti della verifica della sua tenuta logica e giuridica, non potendo sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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