Cassazione Penale, Sentenza n. 32216/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. La difesa contestava, tra l'altro, l'errata indicazione di una pendenza giudiziaria per bancarotta fraudolenta (in realtà la relativa pena era già compresa nel cumulo), la valutazione di strumentalità della domanda e la mancata considerazione delle richieste di benefici graduali e del percorso di riabilitazione del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza. Ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'attualità dello stato di dipendenza, l'idoneità del programma terapeutico e il profilo di pericolosità/giudizio prognostico del condannato, avendo dato eccessivo rilievo alla presunta strumentalità della domanda. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio con integrazione e precisazione della motivazione.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma disciplina l'affidamento in prova per i soggetti tossicodipendenti; la Corte richiede che, per valutare la concessione della misura alternativa, il giudice di merito valuti puntualmente l'attualità dello stato di dipendenza, l'idoneità del percorso terapeutico e il profilo di pericolosità/prognosi del condannato, motivando adeguatamente il diniego.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di affidamento in prova per tossicodipendenti richiede motivazione specifica e aggiornata sui profili di dipendenza, idoneità del programma terapeutico e pericolosità del soggetto.
- La mera affermazione di "strumentalità" della domanda non è sufficiente a negare la misura se non adeguatamente provata e collegata al giudizio prognostico.
- Errori materiali o inesattezze rispetto allo stato processuale (es. pendenti/condanne già cumulate) incidono sulla correttezza della motivazione e possono giustificare l'annullamento.
- Il comportamento trattamentale del detenuto e le eventuali richieste di benefici graduali vanno esaminate nel loro significato prognostico e non possono essere liquidate con affermazioni generiche.
- In caso di lacune motivazionali il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, imponendo al giudice di merito di colmare le carenze e ancorare la valutazione ai dati processuali più recenti.
- La finalità della misura (recupero e prevenzione della recidiva) deve guidare la valutazione: il diniego va spiegato in relazione al concreto rischio di recidiva e all'inefficacia del percorso terapeutico.
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