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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28938/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi Cannizzaro per i capi 25) e 26) (porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati da metodo e finalità mafiose). L'accusa sostiene che le due pistole erano a disposizione dei clan mafiosi di Niscemi e di Gela e dovevano essere usate per una rapina pianificata per autofinanziamento; Cannizzaro sarebbe intervenuto nei summit preparatori e si sarebbe occupato di reperire l'autovettura per raggiungere la Lombardia, con una delle armi (cap. 26) custodita nel suo ovile. Con il ricorso si deduce: 1) vizio di motivazione e insufficienza di gravità indiziaria in ordine al suo ruolo di concorrente, sostenendo che non emergeva la sua concomitante disponibilità materiale delle armi né la consapevolezza specifica di tale disponibilità; 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura carceraria, osservando che la rapina non fu consumata e che il ricorrente ha precedenti modesti, per cui la custodia in carcere sarebbe ingiustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito ha esaminato le risultanze investigative (intercettazioni, appostamenti, movimenti delle armi, partecipazione ai summit) e ha ritenuto sussistere indizi gravi della partecipazione di Cannizzaro alla pianificazione e preparazione della rapina e al contestuale impiego delle armi; la Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui chi partecipa all'ideazione e alla preparazione di un reato programmato con l'uso di un'arma concorre anche ai reati di detenzione e porto illegale dell'arma, anche senza averla materialmente impugnata. Sul secondo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operi una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure alternative, per cui il giudice non era tenuto a dimostrare in positivo la pericolosità dell'indagato: l'ordinanza di riesame aveva motivato in modo esaustivo gli elementi oggettivi e soggettivi che giustificavano la custodia cautelare e nessun elemento di prova contraria indicato dalla difesa è risultato idoneo a superare quelle presunzioni. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale le funzioni esercitate in sede di riesame; qui il Tribunale ha valutato e confermato la custodia cautelare disposta dal G.i.p.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia per taluni reati (applicata nel caso di reati con aggravanti mafiose), riducendo l'onere del giudice di provare positivamente la pericolosità; spetta alla difesa fornire elementi idonei a contrastare tale presunzione

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua tra le esigenze cautelari la necessità di prevenire il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, possa comprendere anche gli aspetti di attualità e concretezza richiesti da questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata per la reiezione del ricorso

Massime di principio

  • La partecipazione all'ideazione e alla preparazione di un reato che richiede l'uso di un'arma può integrare il concorso nei reati di detenzione e porto illegale dell'arma anche in assenza del suo uso materiale da parte del concorrente; non è necessario che ogni partecipante abbia fisicamente impugnato l'arma
  • Quando le indagini documentano movimentazioni delle armi, summit preparatori e ruoli operativi nella pianificazione del reato, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la gravità indiziaria; la Cassazione sindaca solo in caso di manifesta illogicità o insufficienza della motivazione
  • Per i reati per i quali opera l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari e di inadeguatezza delle misure alternative: il giudice non deve provare positivamente la pericolosità, ma la difesa può provare elementi idonei a superare la presunzione
  • La mancata consumazione del reato non esclude in sé la rilevanza delle esigenze cautelari se emergono elementi concreti di pericolo di reiterazione o di partecipazione attiva alla programmazione criminosa
  • In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono mirare a vizi di diritto o a macroscopici vizi di motivazione; la semplice rivalutazione probatoria o la riproposizione di elementi a discarico già valutati dal giudice di merito è in genere inidonea a determinare la riforma dell'ordinanza

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