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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 02000/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12532/2024, che aveva dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso volti a eccepire l'esistenza di un giudicato esterno. La Corte di cassazione aveva ritenuto il secondo motivo carente di specificità e privo della prova dell'avvenuto passaggio in giudicato corredata dell'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; il terzo motivo era stato ritenuto non colpire la ratio della decisione d'appello. I ricorrenti hanno invece dedotto che il passaggio in giudicato della sentenza invocata è intervenuto il 5 marzo 2018, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 febbraio 2018, e che dunque l'eccezione poteva essere sollevata con le difese conclusionale dopo quella udienza, obbligando il giudice d'appello a rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio e la produzione della certificazione di definitività.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura: l'ordinanza impugnata era basata su una supposizione di fatto (la possibilità di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato già all'udienza di precisazione delle conclusioni) la cui verità era esclusa dai fatti, perché il giudicato si era formato successivamente. La Corte ha ricordato la regola che la parte che eccepisce il giudicato esterno deve fornire la prova mediante la sentenza corredata dell'attestato di definitività, ma ha precisato che, se il giudicato si forma dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'eccezione è comunque portata in quella sede con le difese conclusionale, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio e la produzione della certificazione. Perciò l'ordinanza n. 12532/2024 è stata revocata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    attestazione di passaggio in giudicato

    La Corte conferma che la parte che eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza da cui deriva il giudicato corredata dell'attestazione di definitività prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; tale attestazione è necessaria per dimostrare formalmente il passaggio in giudicato

  • art. 383 c.p.c., terzo comma

    La Corte ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello ai sensi del terzo comma dell'art. 383 c.p.c., che permette il rinvio per il necessario esame di questioni che richiedono decisione del giudice d'appello; in pratica il provvedimento è stato adottato per consentire alla Corte d'appello di valutare l'eccezione di giudicato esterno e le spese

  • Cass. n. 27906/2011 e Cass. n. 8982/2020 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, se il giudicato esterno si forma dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e viene eccepito con le difese conclusionali, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio e la produzione della certificazione di definitività

Massime di principio

  • L'eccezione di giudicato esterno richiede la produzione della sentenza esterna corredata dell'attestazione di definitività ex art. 124 disp. att. c.p.c.; senza tale certificazione il documento è inidoneo a dimostrare il giudicato.
  • Se il titolo costitutivo del giudicato (la definitività della sentenza esterna) si perfeziona dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni d'appello, l'eccezione può comunque essere sollevata con le difese conclusionali e non è automaticamente tardiva.
  • Quando l'eccezione di giudicato esterno si presenta dopo la precisazione delle conclusioni perché il giudicato si è formato successivamente, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio e la produzione della certificazione; il rigetto per presunta tardività è dunque inammissibile in tale ipotesi.
  • Il mancato esame del fatto decisivo (es. la data di passaggio in giudicato) può determinare la revoca di un provvedimento di cassazione: il giudice di legittimità deve verificare la realtà cronologica degli eventi processuali prima di dichiarare inammissibile una censura per difetto di prova.
  • In pratica, chi intende fondare una difesa sull'esistenza di un giudicato esterno dovrebbe: 1) indicare esattamente quando il giudicato si è formato; 2) produrre la sentenza con la certificazione di definitività non appena disponibile; 3) se il giudicato si forma dopo la precisazione delle conclusioni, sollevare l'eccezione con le difese conclusionali e chiedere la rimessione sul ruolo per consentire la produzione della certificazione e il contraddittorio.

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