Cassazione Civile, Sentenza n. 01914/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
ANAS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di € 135.514,51 nei confronti di Filippo D'Elia per la restituzione di somme presuntivamente indebitamente corrisposte. In sede di opposizione l'opponente (originario opponente poi deceduto) aveva chiamato in causa Unicredit S.p.A. come terzo pignorato per eventuale manleva. In appello gli eredi (Giuseppe e Paola D'Elia) avevano ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo. ANAS ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi. Unicredit ha proposto controricorso. La questione decisiva in Cassazione è stata però procedurale: i rappresentanti che hanno sottoscritto ricorso e controricorso (funzionari indicati come procuratori) non hanno prodotto in giudizio le procure (atti di conferimento del potere) richieste dall'art. 77 c.p.c., rendendo così i ricorsi inammissibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di ANAS S.p.A. e, altresì, inammissibile il controricorso di Unicredit S.p.A., perché mancava la produzione delle procure che attestassero il conferimento dei poteri di rappresentanza dei soggetti che hanno costituito le società in giudizio. Il vizio è stato ritenuto rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità; ANAS è stata condannata alle spese di giudizio di cassazione a favore dei controricorrenti eredi D'Elia nella misura complessiva di € 4.000,00 oltre € 200,00 per esborsi e accessori, con distrazione a favore del loro difensore. È stata altresì richiamata la norma relativa al contributo unificato (art. 13, co. 1-quater del DPR 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012) con conseguente indicazione degli adempimenti relativi.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
La Corte ha interpretato l'art. 77 c.p.c. nel senso che, quando il ricorso o il controricorso è proposto mediante procuratore (generale o speciale), la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri; in mancanza, il ricorso è inammissibile. Il vizio è rilevabile d'ufficio.
art. 365 c.p.c.
Richiamato perché i procuratori indicati hanno conferito il mandato speciale difensivo agli avvocati; la Corte evidenzia che, indipendentemente dal mandato all'avvocato, rimane obbligatoria la produzione delle procure che attestano i poteri dei rappresentanti dell'ente.
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma (collegata al contributo unificato) e richiama l'obbligo, per il ricorrente soccombente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, co. 17
Norma che ha introdotto la disposizione del DPR 115/2002 richiamata; la Corte la menziona per motivare l'adempimento relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Se un atto di impugnazione (ricorso o controricorso) è sottoscritto da un rappresentante dell'ente sulla base di una procura, è obbligatorio produrre in giudizio il documento di procura ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; l'assenza della procura rende il mezzo di impugnazione inammissibile.
- Il vizio relativo alla mancata produzione della procura è rilevabile d'ufficio e non può essere sanato con la sola indicazione degli estremi della procura: l'atto deve essere effettivamente prodotto per consentire la verifica del potere.
- La produzione del mandato conferito all'avvocato (art. 365 c.p.c.) non supplisce all'assenza della procura del rappresentante che ha costituito l'ente in giudizio; sono requisiti distinti.
- Quando la rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto ed è soggetta a forme di pubblicità previste, il problema della produzione della procura può non sussistere; in tutti gli altri casi (rappresentanti volontari o funzionari) la procura è imprescindibile.
- In mancanza della documentazione richiesta, l'impugnazione viene dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese; pertanto, a fronte di situazioni analoghe è necessario predisporre e depositare preventivamente le procure o verificare che la rappresentanza derivi da atti pubblici o visibili tramite pubblicità legale.
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