Cassazione Penale, Sentenza n. 47044/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Bergamo (22/12/2021). Essa deduceva che, nella motivazione del Tribunale, l'assoluzione era giustificata per carenza di prove in ordine alla riferibilità dei fatti (richiamando implicitamente la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p.), e sosteneva di avere interesse ad ottenere una formula assolutoria più favorevole ("per non aver commesso il fatto") perché pendeva un procedimento tributario correlato agli stessi fatti (avvisi di accertamento nei confronti della S.a.s. Lo Specchio di Compagnoni, di cui la ricorrente era legale rappresentante), con possibili conseguenze extrapenali derivanti dalla formulazione della sentenza penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., l'imputato non è legittimato ad appellare le sentenze di assoluzione pronunciate con la formula "per non aver commesso il fatto" e che non sussiste interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza completamente liberatoria. Ha inoltre precisato che la pronuncia assolutoria resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (per insufficienza, incertezza o contraddittorietà della prova) non è meno pregnante rispetto a quella resa ai sensi del comma 1 ai fini degli effetti extrapenali; la motivazione che evidenzi dubbi non incide sull'efficacia dell'assoluzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
«Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse ai termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso»
La norma è stata interpretata come divieto di impugnazione da parte dell'imputato delle sentenze assolutive con formule al vertice ("il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso"): manca legittimazione e, di conseguenza, inammissibilità dell'appello dell'imputato in tali casi.
art. 530 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
La sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi del comma 2 (per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova) è ritenuta dalla Corte avere la stessa efficacia assolutoria e gli stessi effetti extrapenali della formula del comma 1; la diversa motivazione non diminuisce la "pregnanza" del dispositivo assolutorio.
artt. 651, 652, 654 cod. proc. pen.
Norme richiamate per spiegare l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi: gli effetti rilevano in base alla formula assolutoria o di condanna adottata nel dispositivo, senza distinzione tra motivazioni (comma 1 o comma 2 art. 530).
Applicato per disporre le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e possibilità di aggravio economico), con facoltà di liquidare somme a favore della Cassa delle Ammende.
Norma richiamata perché indicava il reato per il quale la ricorrente era stata imputata in primo grado (reato tributario contestato alla S.a.s. di cui la ricorrente era rappresentante).
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità che l'inammissibilità del gravame sia ascrivibile a colpa della ricorrente e come riferimento giurisprudenziale circa gli effetti economici conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'imputato non può proporre appello avverso una sentenza di assoluzione pronunciata con la formula "per non aver commesso il fatto" o "il fatto non sussiste": in tali casi manca legittimazione e il gravame è inammissibile.
- La diversa formulazione motivazionale (es. richiamo al comma 2 dell'art. 530 c.p.p. per insufficienza della prova) non riduce l'efficacia extrapenale dell'assoluzione: agli altri giudici civili o amministrativi rileva il dispositivo (la formula assolutoria), non le eventuali osservazioni critiche o dubitative contenute nella motivazione.
- L'interesse a impugnare una sentenza penale è configurabile solo quando vi sia la concreta possibilità di conseguire un risultato processualmente più favorevole (es. ottenere una formula assolutoria più ampia rispetto a quella precedente); se la sentenza già adotta la formula di massimo favore, non sussiste interesse.
- Se si temono conseguenze extrapenali (tributarie, civili, amministrative), la via appropriata non è necessariamente l'impugnazione penale dell'assoluzione (quando questa sia con formula 'migliore'), ma l'utilizzo degli strumenti amministrativi o civili per far valere l'efficacia del giudicato penale: infatti le norme processuali attribuiscono rilevanza al dispositivo assolutorio indipendentemente dalle argomentazioni di merito.
- Prima di proporre impugnazioni per ragioni collaterali (es. per effetti su giudizi tributari), occorre verificare se esista effettivamente una valutabile differenza di risultato pratico ottenibile con l'impugnazione; in mancanza, il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile e può comportare oneri economici a carico del ricorrente.
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