Cassazione Civile, Ordinanza n. 11923/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del tribunale fallimentare che autorizzava il curatore a transigere con una società debitrice della massa e poi a dare esecuzione alla transazione. Il fallito ha agito contro lo Stato ex legge n. 117 del 1988, deducendo la colpa grave dei magistrati per avere emesso un provvedimento asseritamente illegittimo: secondo la sua prospettazione, la transazione avrebbe fatto entrare nel fallimento una somma molto inferiore rispetto al credito che sarebbe risultato definitivamente accertato in appello, con conseguente protrazione della procedura e ritardo nella chiusura del fallimento. La Corte d’appello ha respinto la domanda ritenendo che l’azione risarcitoria fosse preclusa perché non era stato preventivamente esperito il reclamo avverso il decreto fallimentare. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione della disciplina transitoria della riforma fallimentare e dell’art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988, sostenendo che il reclamo ex art. 26 l.f. non fosse esperibile perché i decreti erano stati emessi sotto il regime previgente; 2) violazione di varie norme processuali e fallimentari, deducendo che non gli fosse imputabile la mancata impugnazione del decreto in quanto sottoposto a misure di prevenzione che gli avrebbero impedito di amministrare i beni e agire in giudizio, con conseguente tempestività dell’azione risarcitoria; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito proprio dalle misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, poiché il fallimento era stato dichiarato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la procedura era soggetta alla legge fallimentare riformata; di conseguenza, il decreto del tribunale fallimentare del 2010 era impugnabile con reclamo ex art. 26 l.f. nel testo novellato. Poiché tale rimedio non era stato esperito, l’azione di responsabilità contro lo Stato era inammissibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988, che impone il previo esperimento dei mezzi di impugnazione o degli altri rimedi disponibili contro il provvedimento lesivo. I motivi relativi alle misure di prevenzione sono stati ritenuti inammissibili o inconferenti, perché tali misure sono intervenute quando il termine per reclamare era già spirato e comunque non incidevano sulla ratio decidendi fondata sul mancato uso del rimedio impugnatorio. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
l’azione di risarcimento del danno contro lo Stato "può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari"
L’azione risarcitoria per responsabilità dei magistrati ha natura sussidiaria e presuppone il previo esperimento, senza esito, di tutti i rimedi processuali disponibili per rimuovere il provvedimento lesivo; se il rimedio era esperibile e non è stato utilizzato, la domanda è preclusa.
art. 4, comma 3, legge 13 aprile 1988, n. 117
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al termine di decadenza triennale per l’azione di responsabilità.
Nel testo applicabile dopo la riforma, il decreto del tribunale fallimentare era soggetto a reclamo entro il termine di legge; la mancata proposizione del reclamo ha impedito l’azione risarcitoria ex legge n. 117 del 1988.
artt. 150 e 153 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
La procedura fallimentare è regolata dalla nuova disciplina se il fallimento è dichiarato dopo l’entrata in vigore della riforma, anche se il ricorso introduttivo è anteriore.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L’azione di responsabilità contro lo Stato per provvedimenti giudiziari è un rimedio residuale: è proponibile solo dopo avere esperito, senza successo, i mezzi di impugnazione o gli altri rimedi previsti per eliminare il provvedimento dannoso.
- Ai fini dell’individuazione della disciplina fallimentare applicabile rileva la data della dichiarazione di fallimento; se essa è successiva all’entrata in vigore della riforma, si applica la normativa novellata anche quando il ricorso sia stato depositato in precedenza.
- Se il provvedimento asseritamente lesivo era impugnabile con reclamo e il reclamo non è stato proposto, difetta un presupposto essenziale per l’azione risarcitoria ex legge n. 117 del 1988.
- Circostanze sopravvenute che non incidono sul momento in cui è spirato il termine per impugnare il provvedimento non possono elidere la preclusione derivante dal mancato esperimento del rimedio.
- Il fatto storico allegato è giuridicamente irrilevante quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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