Cassazione Penale, Ordinanza n. 20551/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per evasione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già svolte contro la decisione di primo grado e già disattese dal giudice di appello con argomentazioni ritenute corrette. Il nucleo della contestazione riguardava la ritenuta sussistenza della recidiva, affermata in ragione della permanenza della pericolosità sociale e del richiamo a numerosi precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio e due precedenti per evasione, oltre a pregresse condanne e periodi di detenzione non idonei a frenare l'insofferenza dell'imputato verso i provvedimenti giudiziari.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale l'imputato risultava condannato.
La recidiva è stata ritenuta sussistente in relazione ai precedenti penali e alla persistente pericolosità sociale dell'imputato.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni di merito già devolute al giudice di appello e da questi decise con motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- La valutazione della recidiva può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato e alla persistenza della sua pericolosità sociale, specie quando i precedenti non abbiano impedito la reiterazione di condotte analoghe.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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