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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4736/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello del 21/03/2024 deducendo: (1) violazione di legge per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 601 c.p.p., a motivo di una presunta tardiva notifica del provvedimento di differimento dell'udienza (soprattutto dopo la nomina del difensore d'ufficio); (2) vizio motivazionale per omessa indicazione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate, senza però specificare fatti favorevoli rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto infondato il primo motivo: i termini a comparire erano stati rispettati già nell'udienza del 7 luglio 2022, quando l'imputato era presente e le parti costituite; il successivo differimento fuori udienza notificato al difensore non richiedeva un nuovo rispetto dei termini di comparizione. Il secondo motivo è stato considerato generico e privo di efficacia, perché il ricorrente non ha indicato circostanze di fatto rilevanti a favore. Conseguentemente la sentenza impugnata resta confermata (con la relativa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato indicato nel capo C) e la conferma delle condanne per i restanti reati), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre rilevato che il reato principale non risultava comunque ancora prescritto alla data della decisione, fissando la scadenza prescrizionale al 23/12/2024.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che il rispetto dei termini a comparire può ritenersi adempiuto quando, in udienza precedente, le parti risultino regolarmente costituite e l'imputato sia presente; un successivo differimento disposto fuori udienza e notificato al difensore non implica automaticamente violazione dell'art. 601 se non si sono verificate lesioni del diritto di difesa.

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    La notifica al difensore di ufficio, ai sensi di questa norma, è idonea a informare la difesa e a rendere valido il differimento dell'udienza anche quando la notifica personale all'imputato non sia andata a buon fine per irreperibilità.

  • Sez. 1, n.16540 del 10/12/2018 (Borsari)

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che, ove in udienza le parti siano regolarmente costituite e rispettati i termini a comparire, un successivo differimento per cause non attinenti al contraddittorio non richiede nuova osservanza dei termini di comparizione.

  • Sez. U., n.42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Richiamata come principio di diritto utile alla valutazione dell'eventuale error in procedendo relativo alle notifiche e al corretto svolgimento del contraddittorio.

Massime di principio

  • La presenza dell'imputato e la regolare costituzione delle parti in una precedente udienza possono sanare eventuali successivi differimenti disposti fuori udienza: non sempre è necessario ripetere i termini a comparire se il contraddittorio è già stato correttamente instaurato.
  • La notifica al difensore d'ufficio, effettuata nei termini e secondo le norme (art. 161 c.4 c.p.p.), è rilevante e può sostituire la notifica personale all'imputato quando questi sia irreperibile, salvo dimostrazione di pregiudizio concreto alla difesa.
  • Le eccezioni processuali fondate su tardività di notifica richiedono una dimostrazione specifica del vizio e del relativo pregiudizio; mere allegazioni generiche sono inidonee a determinare l'annullamento.
  • La censura per omissione di motivazione sulle attenuanti generiche va formulata indicando circostanze di fatto concrete e rilevanti: la generica richiesta di applicazione delle attenuanti senza elementi non è sufficiente.
  • In tema di prescrizione, la Corte considera le sospensioni e gli eventi che interrompono o sospendono i termini prescrizionali nel calcolo della scadenza finale; è necessario verificare il computo specifico per stabilire se il reato sia estinto.

Testo integrale

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