Cassazione Penale, Ordinanza n. 14095/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non idonei a censurare specificamente la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo in sintesi: insussistenza o erronea affermazione della responsabilità; erronea valutazione dell'elemento soggettivo, in particolare del dolo in relazione al reato di lesioni; erronea configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; in altra parte, le doglianze risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per lesioni personali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese, quando esse mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze meramente generiche o assertive sono inammissibili.
- Non può essere devoluta alla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o del compendio probatorio, salvo che la censura evidenzi specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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