Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito l'impugnazione proposta dall'INPS.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'attività svolta da un dipendente dell'INPS, tra il luglio 2011 e l'agosto 2013, consistente nella stima di immobili nell'ambito di pratiche di mutuo, attività dedotta come ulteriore rispetto alle mansioni affidategli. Il lavoratore aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a una remunerazione specifica, ritenendosi applicabile l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, poiché l'incarico poteva essere conferito dall'Istituto ed era svolto fuori dall'orario di lavoro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, con conseguente istanza dell'INPS di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello aveva interpretato la disposizione nel senso che l'incarico professionale di stima degli immobili, espletabile fuori dall'orario di lavoro e conferibile dall'ente, potesse dar luogo a una remunerazione ad hoc; la Cassazione, però, non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta conciliazione.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in corso di cassazione, il giudizio si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta conciliazione può determinare l'estinzione del processo di legittimità e incidere anche sulla regolazione delle spese, se così richiesto e rilevato dal collegio.
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