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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25169/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ubertini era stato condannato per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato, nel periodo 9-29 ottobre 2019, della somma complessiva di euro 15.700, quale titolare di una ricevitoria del lotto, omettendo di versare all'Ufficio Monopoli di Stato le somme riscosse. La Corte di appello, pur rilevando la versione dell'imputato (gran parte delle giocate provenivano dallo stesso e non dagli avventori e in molti casi egli giocava senza pagare), lo aveva ritenuto comunque responsabile in quanto la nozione di "disponibilità" può comprendere anche la disponibilità giuridica del denaro incassato per conto dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che nel caso concreto le somme non avevano natura pubblica ai fini del reato di peculato: la maggior parte delle giocate proveniva dall'imputato stesso che aveva effettuato le giocate senza versare il corrispettivo, pertanto non si è realizzata l'interversione del titolo del possesso né l'appropriazione "uti dominus" richiesta per il peculato. Conseguentemente la fattispecie contestata non è integrata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Richiede che il bene sottratto sia pubblico e che l'agente, incaricato di un pubblico servizio, abbia avuto la disponibilità del danaro in ragione dell'ufficio con interversione del possesso (agirsi "uti dominus"). Nel caso concreto la Corte ha escluso che le somme fossero divenute pubblico appannaggio e quindi ha escluso il peculato.

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    La giurisprudenza qualifica il titolare di ricevitoria in concessione come persona incaricata di un pubblico servizio; ciò giustifica, in astratto, l'applicazione del peculato se sussistono gli ulteriori elementi richiesti.

  • art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827 (agente contabile)

    art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827

    Richiamato per evidenziare che, in presenza di specifiche congiunture, il concessionario potrebbe assumere rilevanza anche come agente contabile; nel caso concreto la Corte ha comunque escluso l'appropriazione delle somme come pubblico patrimonio.

  • L. 2.8.1982 n. 528 (disciplina del gioco del lotto)

    Conferma la natura pubblica e riservata del gioco del lotto e le norme di disciplina esecutiva che giustificano, in astratto, il carattere pubblico delle somme raccolte tramite ricevitorie.

  • L. 19.4.1990 n. 85 (modifiche alla disciplina del gioco del lotto)

    Ulteriore fonte normativa che regola il settore e che è stata richiamata per sottolineare la natura pubblicistica del servizio di raccolta delle giocate.

  • art. 62, n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante)

    La Corte di appello aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nella rideterminazione della pena; tale riferimento è però irrilevante dopo l'annullamento per non sussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di peculato è necessario che il bene sottratto abbia natura pubblica e che l'agente incaricato abbia avuto la disponibilità del denaro in ragione del proprio ufficio, con interversione del possesso (comportarsi "uti dominus").
  • La mera omissione di versamento non configura automaticamente peculato se il denaro non è mai entrato nella sfera pubblica (ad es. quando le somme provenivano dall'agente stesso che ha giocato senza pagare e quindi non si è realizzato il trasferimento in favore dell'Erario).
  • La qualificazione del titolare di una ricevitoria come incaricato di pubblico servizio è tipica, ma non sufficiente: è sempre necessario accertare la natura pubblica del denaro e l'effettiva disponibilità patrimoniale connessa all'ufficio.
  • Nelle situazioni di contestazione di peculato occorre valutare con attenzione la provenienza fisica vs. giuridica delle somme e chi effettivamente ha avuto la disponibilità economica; dubbi sulla natura pubblica del denaro favoriscono l'imputato.
  • Condotte consistenti nel far risultare giocate non pagate dal titolare verso la ricevitoria devono essere valutate sotto il profilo contrattuale/obbligatorio o, eventualmente, come altri reati (es. appropriazione indebita o truffa), ma non automaticamente come peculato se manca l'elemento pubblicistico e l'interversione del possesso.

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