Cassazione Penale, Ordinanza n. 02329/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 11 luglio 2024. Dal testo non emergono le ragioni sostanziali poste a base del gravame sul merito del provvedimento di sorveglianza; emerge invece che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi esaminato la regolarità formale dell'atto e ha rilevato che, essendo sia il provvedimento sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trova applicazione la disciplina che impone tale sottoscrizione a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, per atti successivi al 3 agosto 2017, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza comporta inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando il vizio emerge in modo immediato dagli atti.
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ... di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
La nuova disciplina sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione si applica ai ricorsi e ai provvedimenti successivi al 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano ravvisabili profili di assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, per atti successivi al 3 agosto 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il difetto di sottoscrizione da parte del difensore abilitato integra un vizio formale rilevabile immediatamente e consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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