Cassazione Penale, Ordinanza n. 32619/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato a rifondere alla parte civile Unipol Ass. s.p.a. le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza della Corte d'appello; dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto generico e privo di effettivi argomenti, perché non si confrontava concretamente con la motivazione del provvedimento impugnato e non confutava le considerazioni puntuali poste a base della decisione. La parte civile ha depositato memoria per contrastare le tesi difensive. Non sono indicati nel testo i fatti storici del processo né il reato contestato originario.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si presenti meramente generico e non si confronti in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Il ricorso deve contenere una critica puntuale e argomentata delle rationes decidendi della decisione impugnata; la mera riproposizione di tesi difensive o affermazioni apodittiche non offre alcuno spunto valutativo idoneo.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
Come è indicizzato
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