Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20213/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per un reato tributario, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) ulteriori censure sulla medesima questione, sostenendo che la valutazione di merito sarebbe stata errata; 3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché ripetitivi di deduzioni già esaminate e correttamente disattese nei giudizi di merito, che avevano escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'importo complessivo indebitamente percepito dall'Erario, pari a euro 7.100,66, e la protrazione della condotta per un anno. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché volto a contestare un apprezzamento di merito sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile perché la richiesta di sospensione condizionale non era stata formulata in appello, sicché la doglianza introduceva una questione nuova in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza di un indebito profitto complessivo di euro 7.100,66 e di una condotta seriale protratta per un anno; la valutazione è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; dal testo non emerge oltre il richiamo al reato contestato.

  • l. 28 marzo 2019, n. 26

    Legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019 richiamata nel capo d'imputazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della presenza di precedenti penali a carico dell'imputato, con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non è stata concessa; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la relativa richiesta non risultava proposta in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando sia l'entità del vantaggio economico o del danno sia la protrazione temporale della condotta, quando tali elementi rendano il fatto non tenue.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della verifica della presenza di una motivazione congrua e non illogica; non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa apprezzazione del trattamento sanzionatorio.
  • Questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, come avviene per la richiesta di sospensione condizionale della pena non formulata in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoCause di non punibilitàCircostanze del reatoRiti alternativi
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.