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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15852/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società per ottenere la restituzione di somme versate all'INPS a titolo di contributi, ritenute indebitamente pagate perché la società si avvaleva di sgravi contributivi riconosciuti da una precedente sentenza del Tribunale, che essa assumeva applicabile anche ai periodi successivi. La Corte d'appello ha confermato il primo grado favorevole alla società. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nuova la censura dell'ente relativa ai limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla precedente sentenza; con il secondo ha riproposto la medesima doglianza sotto il profilo dell'art. 112 c.p.c.; con il terzo e il quarto ha contestato, in varie forme, l'affermazione dei giudici di merito circa la prova del diritto alla ripetizione e circa la non prescrizione del relativo diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'INPS, già in primo grado, aveva eccepito che la precedente sentenza invocata dalla società riguardava soltanto un periodo limitato (giugno 1994-maggio 1995), e che quindi la censura formulata in appello contro l'estensione di quel giudicato all'intero periodo 1981-1998 non era affatto nuova. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione solo se necessario; il rinvio è stato qualificato come meramente restitutorio, con decisione sulle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sull'estensione del giudicato, già dedotta in primo grado, non integra domanda o eccezione nuova in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la riproposizione in appello della questione sui limiti oggettivi del giudicato non è preclusa come nuova se già introdotta nel giudizio di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza relativa all'erronea estensione del giudicato attiene al corretto esercizio del potere decisorio e non può essere qualificata come estranea al thema decidendum se tempestivamente prospettata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con ordinanza all'esito della trattazione camerale.

Massime di principio

  • Non è nuova, in appello, la censura che si limiti a contestare l'erronea estensione oggettiva di un precedente giudicato, quando la medesima questione sia già stata prospettata nel giudizio di primo grado.
  • Ai fini della verifica di novità della doglianza occorre avere riguardo al contenuto sostanziale delle difese svolte in primo grado, non alla sola formulazione letterale del motivo di gravame.
  • Se viene accolto il motivo che investe la preliminare questione processuale sulla novità della censura, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione di merito possono restare assorbiti.
  • Quando il cassazione accoglie il ricorso per errore della sentenza impugnata sulla novità di una censura già ritualmente proposta, la causa va rinviata al giudice di merito per l'esame delle questioni assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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