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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31097/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile, ma il testo disponibile della decisione di legittimità non indica il fatto concreto né il reato contestato. Dal contenuto emerge solo che il ricorso articolava un unico motivo generico, composto da mere doglianze in fatto e sostanzialmente riproduttivo di censure già dedotte in appello contro il giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che tali questioni erano già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità del motivo e la sua natura di critica meramente fattuale e reiterativa rispetto a censure già vagliate e respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'impugnazione fosse proposta senza colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in doglianze generiche o meramente fattuali, prive di specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
  • Non è consentito riproporre in cassazione censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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