Cassazione Penale, Sentenza n. 9466/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova da parte della Corte militare di appello nella valutazione della testimonianza del luogotenente Massimi e delle dichiarazioni dell'imputato Grilli. Si contestava che i giudici non avessero adeguatamente considerato l'esistenza di contrasti personali, gelosie e rancori tra Aversa e gli accusatori, né il possibile "trabocchetto" o calunnia nei suoi confronti; inoltre si censurava la valutazione dei riscontri medici e delle dichiarazioni di altri testi e si contestava la qualificazione della reazione di Grilli come legittima difesa per mancanza di attualità dell'aggressione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la valutazione di merito che riteneva attendibili la testimonianza del luogotenente Massimi e le dichiarazioni di Grilli, nonostante la conflittualità personale, sulla base della convergenza delle dichiarazioni e dei riscontri (interventi immediati dei colleghi e riscontri clinici). È stato quindi confermato l'accertamento che Aversa abbia colpito Grilli (testata) e che la reazione di quest'ultimo (spintone) fosse atto di legittima difesa; la sentenza impone ad Aversa il pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate a favore di Grilli in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La sola esistenza di contrasti personali tra imputato e accusatori non annulla automaticamente la attendibilità delle dichiarazioni: i giudici valutano la convergenza delle testimonianze e la presenza di riscontri oggettivi
- Per impugnare con successo la valutazione della prova testimoniale è necessario dimostrare errori specifici nella motivazione o evidenti contraddizioni/assenze di riscontri, non basta invocare genericità o sospetti di rancore
- I riscontri immediati (intervento di testimoni presenti subito dopo il fatto) e le certificazioni mediche, anche se lievi, possono costituire elemento di conferma della ricostruzione fattuale
- La qualificazione della reazione come legittima difesa viene valutata in concreto dal giudice sulla base della contemporaneità e della proporzionalità dell'azione difensiva rispetto all'aggressione accertata
- La costituzione di parte civile da parte degli accusatori è un dato da considerare ma non determina di per sé la nullità della loro testimonianza; occorre valutare complessivamente tutte le emergenze probatorie
- In sede di ricorso per cassazione la Suprema Corte non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione è congrua e non viziata da errori di diritto o da manifesta illogicità
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