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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10153/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di nullità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p. L'istanza mirava a far valere nullità endoprocessuali relative alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, riferite a tutte le sentenze confluite nel cumulo emesso il 22 febbraio 2024. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali vizi della citazione/notifica dovessero travolgere il titolo esecutivo. Il tribunale aveva però richiamato il principio delle Sezioni Unite Lovric, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, nel processo celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, potendo essere fatte valere solo con richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; inoltre, l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come rescissione del giudicato ex art. 568, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato in diritto. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato la possibilità di far valere, con incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., nullità endoprocessuali relative alla citazione/notifica ormai coperte dal giudicato. La Corte ha ribadito che il rimedio corretto, ove ne ricorrano i presupposti, è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., e che la domanda esecutiva non può essere convertita in tale diversa richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    l'incidente di esecuzione non è il mezzo per dedurre nullità assolute e insanabili relative alla citazione/notifica quando la sentenza è passata in giudicato

  • art. 629-bis c.p.p.

    è il rimedio esperibile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità della citazione o della notifica

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come domanda di rescissione del giudicato per eterogeneità di natura e funzione dei rimedi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
  • Quando la mancata conoscenza del processo sia dipesa da tali nullità, il rimedio tipico è la rescissione del giudicato, non la contestazione del titolo esecutivo in sede esecutiva.
  • L'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato sono rimedi eterogenei per natura e funzione, sicché la domanda proposta con il primo non può essere convertita d'ufficio nel secondo.
  • Se il ricorso ripropone in sede di legittimità una questione manifestamente infondata in diritto, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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