Cassazione Civile, Sentenza n. 8291/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009 per indeducibilità di una parte del canone di locazione (importo contestato euro 950.000) e maggiore IVA detratta, in relazione a una rinuncia del fondo IRS/BSG SGR a parte dei propri crediti di canone. L'Ufficio aveva ritenuto che la deduzione integrale del canone seguita dall'iscrizione a sopravvenienza della parte rinunciata configurasse abuso del diritto, alla luce della sostanziale unità del centro economico tra locatore (IRS/BSG SGR) e la società locataria (Minganti). Procedimento di merito: CTP di Roma rigettò il ricorso; la CTR del Lazio confermò la decisione di primo grado. Successivamente la contribuente ha ottenuto sentenze favorevoli della CTR per gli anni 2008 e 2010; la sentenza relativa al 2010 è divenuta definitiva e, per la Corte di legittimità, ha efficacia esterna sul 2009 essendo identici i fatti e il punto fondamentale di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impositivo impugnato relativo al 2009. La Corte ha ritenuto applicabile l'effetto esterno del giudicato formatosi per il 2010 (sentenza CTR n. 4631/9/2019), poiché il rapporto giuridico e il criterio di valutazione del canone erano identici per i due periodi d'imposta. Per l'andamento del giudizio, la Corte ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito; ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.650 oltre rimborso spese.
Norme richiamate
d.m. n. 228 del 1999, art. 12-bis
art. 12-bis d.m. n. 228/1999
Richiamata per spiegare la necessità di costituire una società per la gestione dell'azienda immobiliare in relazione ai fondi immobiliari; utilizzata come contesto fattuale per la struttura societaria e i rapporti tra fondo, SGR e società locataria.
art. 88, comma quarto, Tuir
La contribuente aveva qualificato la rinuncia del socio come sopravvenienza attiva non tassabile ai sensi di questa disposizione; la questione centrale ha riguardato la corretta qualificazione fiscale di tale sopravvenienza alla luce dell'operazione complessiva e dell'eventuale abuso.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 5
Richiamato in relazione all'irripetibilità del giudicato esterno già formato prima dell'udienza di appello: se una sentenza favorevole è già passata in giudicato prima del giudizio impugnato, lo strumento corretto per farne valere gli effetti è il ricorso per revocazione e non il rilievo in sede di cassazione.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, n. 9512/2009)
Cass., sez. 5, n. 9512/2009
Ricordato il principio secondo cui, in materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che qualificazioni giuridiche o elementi sostanziali permanenti attinti al rapporto pluriennale abbiano efficacia preclusiva tra giudizi su periodi diversi quando costituiscono il punto fondamentale comune.
Massime di principio
- Un giudicato formato su un anno d'imposta può produrre efficacia esterna su altri anni quando il rapporto giuridico e il punto fondamentale di fatto e di diritto sono identici e la qualificazione è tendenzialmente permanente.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude la preclusione del riesame di qualificazioni giuridiche permanenti che si estendono a più periodi se già accertate con sentenza passata in giudicato.
- Se una sentenza favorevole è divenuta definitiva dopo il deposito della sentenza impugnata, può essere fatta valere in sede di cassazione per ottenere l'estensione del giudicato; se invece il giudicato esisteva già al tempo dell'appello, lo strumento corretto per farne valere gli effetti è la revocazione della sentenza.
- Per il contribuente è fondamentale documentare l'identità degli elementi di fatto e di diritto tra i vari periodi d'imposta per invocare l'effetto preclusivo del giudicato esterno.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta operazioni tra parti riconducibili allo stesso centro economico deve dimostrare l'abuso del diritto e l'antieconomicità della misura pattuita per superare la qualificazione data dalle parti e ottenere la rettifica fiscale.
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