Cassazione Civile, Sentenza n. 8229/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zamberlan è stato sanzionato dalla Banca d'Italia (delibera n. 367/2017) con una pena pecuniaria di €105.000 per carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario della BPVi (ad es. criticità nel processo di determinazione del prezzo delle azioni, nelle prassi di vendita/riacquisto di azioni proprie, nella concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni e nella prevenzione di violazioni MiFID). La sanzione si fondava sui rilievi investigativi della BCE e sulle norme di vigilanza nazionali. Zamberlan impugnò la sanzione davanti alla Corte d'appello di Roma (opposizione ex art. 145 TUB), che la rigettò ritenendo il collegio sindacale inerte e inadeguato nel presidio dei rischi e nel segnalare le anomalie (anche dopo richieste del socio Dalla Grana). Avverso tale decisione Zamberlan ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati gli otto motivi del ricorrente, confermando i principi secondo cui i sindaci rispondono per omissione di vigilanza (a titolo di dolo o colpa) e devono dare prova di avere esercitato i poteri di controllo. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la quantificazione della sanzione (inferiore al massimo edittale) e ha dichiarato che non sussiste duplicazione di sanzioni con interventi precedenti di Consob. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di cassazione (liquidate nel dispositivo) e agli oneri processuali previsti (compenso e spese accessorie).
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico)
Attribuisce alla BCE compiti di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 'significativi' e coordina ispezioni; le risultanze BCE hanno supportato l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia
Testo Unico Bancario (TUB) - artt. 144 e 145
Prevedono la potestà sanzionatoria della Banca d'Italia e i parametri per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali disposizioni per l'irrogazione della sanzione a Zamberlan
TUB - artt. 53, co.1 lett. b) e d) e 67, comma 1 lett. b) e d) (richiamati nella contestazione)
Norme in materia di organizzazione e controllo degli intermediari, richiamate nella lettera di contestazione per delimitare gli obblighi di governance cui il sindaco doveva vigilare
Codice Civile - art. 2403
Disciplina i doveri del collegio sindacale; la Corte ha richiamato l'obbligo dei sindaci di vigilanza e di tempestiva attivazione dei poteri di controllo
Codice Civile - art. 2407
Norma richiamata in relazione ai poteri e responsabilità degli organi societari; utilizzata nella valutazione dei doveri di controllo del collegio sindacale
Codice Civile - art. 2697
Regola l'onere della prova; la Corte ha richiamato che incombe sul ricorrente provare l'assenza di colpa ove contestata
Legge n. 689/1981 - artt. 3, 8, 9, 11, 14
Art.3 disciplina la presunzione relativa di colpa nelle sanzioni amministrative (onere probatorio a carico dell'autore della violazione); altri articoli richiamati per criteri di commisurazione e procedure sanzionatorie; la Corte ha applicato tali principi alla valutazione della responsabilità e della misura della sanzione
Costituzione - artt. 24 e 111
Richiamati in ordine ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti difensivi del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata
Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 e n. 263/2006
Forniscono regole tecniche e di vigilanza su organizzazione interna, rischi e trattamento del 'capitale finanziato'; la mancata osservanza di tali circolari è stata richiamata quale elemento di responsabilità
MiFID (normativa europea sui servizi di investimento)
Richiede adeguate strutture interne per la prestazione dei servizi di investimento; la Corte ha ritenuto che i sindaci dovevano presidiare il rispetto di tali obblighi
CRR (Capital Requirements Regulation)
Richiamata in relazione alle regole da rispettare per il riacquisto di azioni proprie; la Corte ha valutato la responsabilità del collegio sindacale anche rispetto a procedure interne connesse al rispetto di disposizioni prudenziali
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento integrativo a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il componente del collegio sindacale risponde a titolo di dolo o colpa per l'omesso o carente adempimento dei doveri di vigilanza: l'esimente non può fondarsi semplicemente sull'asserita ignoranza dei fatti quando esistano segnali di anomalia.
- Al sindaco è richiesto un presidio attivo: segnalazioni di soci, verbali o anomalie emerse nelle sedute dovrebbero essere tempestivamente approfondite e portare, se necessario, a denunce o segnalazioni all'autorità di vigilanza.
- Il peso della prova sull'assenza di colpa grava sul ricorrente: chi contesta la responsabilità deve dimostrare di avere esercitato diligentemente i poteri di controllo.
- Il comportamento fraudolento di amministratori non esonera di per sé i sindaci dall'obbligo di vigilanza; la mancata reazione ai segnali di allarme è rilevante ai fini sanzionatori.
- Le valutazioni di merito sui fatti e sull'adeguatezza delle attività di controllo sono riservate ai giudici di merito; in Cassazione è difficile ottenere la riforma se non viene dimostrato un errore di diritto o di interpretazione legislativa.
- La quantificazione della sanzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti normativi: la proporzionalità e i criteri possono essere difficile oggetto di sindacato in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe è prudente documentare ogni intervento di controllo, sollecitare approfondimenti formali, coinvolgere per iscritto la revisione e, se del caso, rivolgersi all'autorità di vigilanza per adempiere all'obbligo di denuncia/segregazione delle criticità.
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