Cassazione Penale, Ordinanza n. 21031/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione e lo aveva assolto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto. Nel ricorso sono state dedotte censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata determinata in modo non corretto e che la mancata concessione delle attenuanti sarebbe ingiustificata. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze investono valutazioni discrezionali tipiche del merito e che, nel caso concreto, erano già state esaminate e respinte con motivazione congrua e non illogica nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche non fosse sindacabile in cassazione perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito, salvo il caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nella specie. Ha dato atto che la sentenza di appello e quella di primo grado avevano fornito una motivazione sufficiente e corretta sia sul lieve scostamento dal minimo edittale sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma in tema di spese e conseguenze economiche processuali.
Massime di principio
- La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Quando le sentenze di merito di primo e secondo grado offrono una giustificazione congrua del trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del bilanciamento e della dosimetria della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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