Cassazione Civile, Ordinanza n. 05003/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un socio nei confronti di una cooperativa per il pagamento del prezzo di cessione/conferimento di uve relativo alle annate 2012, 2013 e 2014, sulla base di specifiche fatture. La cooperativa ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato parte del dovuto con assegni e bonifici e, per il residuo, di poter compensare un proprio credito per una sanzione irrogata al socio per il mancato conferimento di uve nell’annata 2016. Nel giudizio di opposizione il creditore opposto ha poi sostenuto che i pagamenti della cooperativa erano stati imputati in modo scorretto alle fatture più recenti e ha prodotto anche fatture e scritture relative alle annate 2010 e 2011, per dimostrare che il credito residuo sarebbe rimasto comunque dovuto. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo per la parte eccedente una somma residua e ha ritenuto inammissibile la richiesta fondata su fatture diverse da quelle azionate nel monitorio, reputando in ogni caso prescritti i crediti più risalenti ex art. 2949 c.c. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che nel giudizio di opposizione non fossero ammissibili domande aggiuntive ma solo modificative, e che i crediti relativi ai conferimenti di uva fossero soggetti alla prescrizione quinquennale societaria. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi, la falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la possibilità di modificare la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la falsa applicazione dell’art. 2949 c.c. per avere qualificato i crediti come diritti derivanti da rapporti sociali, mentre si tratterebbe di crediti nascenti da rapporti di scambio contrattuale e quindi soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la modifica della domanda dell’opposto, anche con riferimento a petitum e causa petendi, purché resti ferma la connessione con la vicenda sostanziale già dedotta e non siano compromesse le difese della controparte né allungati i tempi del processo. Ha quindi ritenuto che la pretesa di pagamento di ulteriori fatture relative al medesimo rapporto continuativo di conferimento di uve fosse collegata alla domanda originaria e non costituisse domanda nuova in senso inammissibile. Quanto alla prescrizione, la Corte ha cassato la motivazione della sentenza impugnata perché la Corte d’appello non aveva verificato se i crediti derivassero davvero da rapporti inerenti all’organizzazione sociale oppure da un autonomo rapporto contrattuale di scambio tra socio e cooperativa; ha ribadito che l’art. 2949 c.c. ha portata ristretta e si applica solo ai diritti derivanti direttamente dall’organizzazione sociale, restando esclusi quelli attinenti in modo diretto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammessa la modifica della domanda dell’opposto, anche quanto a petitum e causa petendi, se resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non lede il diritto di difesa della controparte né dilata i tempi processuali.
La prescrizione quinquennale si applica solo ai diritti derivanti direttamente dai rapporti inerenti all’organizzazione sociale e alle vicende della vita sociale; non copre i diritti che trovano causa in ordinari rapporti giuridici o nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Richiamato come regime ordinario della prescrizione rispetto alla disciplina speciale di cui all’art. 2949 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda dell’opposto può essere modificata anche nei suoi elementi oggettivi, purché la nuova formulazione resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il contraddittorio o la durata ragionevole del processo.
- La nozione di domanda "nuova" va distinta dalla mera modificazione della domanda originaria: quando la pretesa ulteriore deriva dal medesimo rapporto sostanziale già dedotto, la sua proposizione può essere ammissibile come emendatio e non come mutatio libelli.
- La prescrizione quinquennale prevista per i diritti derivanti da rapporti sociali si applica solo ai diritti che nascono direttamente dall’organizzazione societaria o dalle vicende interne della vita sociale, non a quelli che derivano da rapporti contrattuali autonomi, ancorché collegati funzionalmente al perseguimento dello scopo sociale.
- Per qualificare il termine di prescrizione applicabile a un credito di una cooperativa verso o del socio, il giudice deve accertare in concreto la causa del credito e la natura del rapporto da cui esso origina, distinguendo tra partecipazione alla struttura sociale e rapporto di scambio/corrispettivo.
- In presenza di rapporti continuativi e di più fatture riferite a prestazioni successive, il giudice deve verificare se la pretesa si fondi su un unico rapporto sostanziale oppure su autonomi rapporti obbligatori, evitando automatismi nella qualificazione della domanda e nella prescrizione.
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