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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il delitto di illecita detenzione di hashish e per la contravvenzione di porto abusivo di oggetto atto ad offendere (bastone animato). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione rispetto alla responsabilità sul capo 1), sostenendo che l'intero quantitativo sequestrato (due involucri da 99 e 12 grammi) fosse destinato esclusivamente a uso personale; (2) violazione di legge perché la diminuzione di pena per la contravvenzione era stata operata nella misura di un terzo anziché della metà, come previsto dal novellato art. 442 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto la Corte ha ritenuto la censura meramente diretta a rimettere in discussione le valutazioni di merito (apprezzamento delle prove) operate dal giudice di appello, richiamando le convergenti risultanze (pagamento di Euro 400 per l'acquisto, foto sul cellulare raffiguranti panetti e denaro, Euro 175 in banconote di piccolo taglio) che motivarono la decisione di ritenere la destinazione non esclusivamente personale; tale riesame è precluso in Cassazione. Sulla seconda questione la Corte ha ritenuto la materia assorbita dalla mancata deduzione in sede di appello: la questione relativa alla misura della diminuente non era stata sollevata in appello e pertanto è preclusa ai sensi del principio espresso dalle Sezioni Unite (richiamata la sentenza Sez. U. n. 47182/2022). Nonostante la requisitoria del Procuratore Generale che chiedeva l'annullamento limitato alla pena per la contravvenzione e la sua rideterminazione, la Suprema Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen. (novellato)

    Riferimento alla regola sulla diminuente applicabile al reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato; la doglianza sulla misura della diminuzione (un terzo vs metà) è stata considerata come questione non dedotta in appello e quindi preclusa in Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di preclusione delle questioni non prospettate in grado di appello; la Corte ha richiamato tale norma per escludere l'esame della doglianza sulla misura della diminuente non sollevata in appello.

  • Sezioni Unite, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito la distinzione tra pena illegittima e pena illegale: se la pena concretamente inflitta rientra nei limiti edittali, l'erronea determinazione della misura della diminuente per il rito abbreviato configura una pena illegittima (non censurabile in Cassazione se non dedotta in appello). La Corte ha applicato questo principio per precludere l'esame della questione non proposta in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la revisione del merito (riesame delle valutazioni probatorie): i giudizi sulla valutazione delle prove e sulle risultanze fattuali sono in linea di massima insindacabili se ben motivate in sede di merito.
  • Per contestare in Cassazione un errore relativo alla misura della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (reato contravvenzionale), la questione deve essere comunque proposta in appello; altrimenti è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità.
  • Quando si contesta che una detenzione di sostanza sia per uso personale, è necessario focalizzarsi su vizi di motivazione specifici e non limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti: elementi quali quantità, modalità di pagamento, fotografie raffiguranti panetti o denaro e banconote di piccolo taglio sono tipicamente valutati come indizi di destinazione allo spaccio.
  • Se l'obiettivo è far rettificare la pena in sede di legittimità, occorre distinguere tra pena 'illegale' (di diritto, es. violazione di limiti edittali) e pena 'illegittima' (errata applicazione di una diminuente entro i limiti edittali): la Cassazione interviene più agevolmente sui profili di diritto che determinano illegittimità evidenti e non su semplici discrepanze di valutazione non sollevate prima.
  • La difesa in appello deve essere puntuale: omettere deduzioni rilevanti in appello espone il ricorrente al rischio di preclusione in Cassazione su quelle questioni.

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