Cassazione Penale, Sentenza n. 47729/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gionta si era lamentato del diniego, disposto dall'Amministrazione penitenziaria sulla base della Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, di poter vedere canali televisivi diversi da quelli autorizzati per il circuito penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il diniego non sorretto da esigenze di sicurezza reali e dunque lesivo della parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, del diritto costituzionale all'informazione e dell'offerta trattamentale. Il Ministero ha impugnato in Cassazione deducendo, in primo luogo, che il rimedio di cui all'art. 35-bis Ord. pen. non è esperibile per questioni attinenti le modalità di esercizio dei diritti (che restano di discrezionalità amministrativa), e in secondo luogo che, in regime 41-bis, deroghe alla parità di trattamento possono essere ragionevolmente giustificate da esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" e non le mere modalità di esercizio soggette a discrezionalità amministrativa. La Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata che qualifica come "reclamo generico" le doglianze relative alla fruizione dei canali televisivi, che non incidono sul nucleo intangibile del diritto all'informazione né sull'offerta trattamentale nella sua complessità. Avendo il giudice a quo pronunciato oltre i corretti confini della giurisdizione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha assorbito il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Il rimedio giurisdizionale previsto ammette tutela solo per posizioni soggettive qualificabili come "diritto" e per le quali derivi un attuale e grave pregiudizio; non copre le mere modalità di esercizio del diritto soggette a discrezionalità amministrativa.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Indica la competenza della magistratura di sorveglianza per i reclami relativi a diritti soggettivi del detenuto; presuppone l'esistenza di una posizione giuridica attiva meritevole di protezione.
art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen.
Consente di qualificare come reclamo generico (e quindi non rientrante nelle previsioni di tutela giurisdizionale) le doglianze concernenti modalità di esercizio dei diritti che restano nell'alveo della discrezionalità amministrativa.
Consente l'applicazione di un regime penitenziario differenziato per ragioni di sicurezza; le deroghe alla parità di trattamento sono ammesse se fondate su esigenze di sicurezza e se rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Atto di natura amministrativa che disciplina l'organizzazione del circuito televisivo negli istituti; le scelte tecnico-organizzative in materia rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli o se inibiscono sostanzialmente la fruizione del diritto.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo verificando se la pretesa dedotta investa un diritto soggettivo protetto o soltanto modalità di esercizio soggette a discrezionalità amministrativa.
- Le doglianze riguardanti la fruizione dei canali televisivi in carcere sono spesso qualificate come reclami generici: la regolamentazione dell'accesso ai canali riguarda tipicamente le modalità di esercizio del diritto all'informazione e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione.
- Le scelte amministrative in materia di ordine, disciplina e misure organizzative (es. circuito televisivo) sono sindacabili dal giudice solo se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o se comportano una sostanziale ed effettiva esclusione del nucleo essenziale del diritto.
- In regime 41-bis possono essere legittime deroghe alla parità di trattamento per motivate esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi, purché rispettino i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il detenuto che voglia ottenere tutela giurisdizionale deve dimostrare l'esistenza di una posizione giuridica attiva e un attuale e grave pregiudizio derivante dalla condotta amministrativa; altrimenti il reclamo rischia di essere dichiarato generico e inammissibile.
- Se il giudice di merito pronuncia oltre i confini della giurisdizione riconosciuta (ad esempio, sindacando scelte amministrative riconducibili a discrezionalità tecnica-organizzativa), la Cassazione può annullare l'atto impugnato senza rinvio.
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