Cassazione Penale, Ordinanza n. 09538/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili finalizzati all'evasione fiscale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 415-bis c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sostenendo che ciò aveva determinato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e che tale nullità non fosse sanata dalla successiva comparizione in giudizio. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità del reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000, affermando che: la documentazione bancaria e lo spesometro avrebbero comunque consentito di ricostruire il volume d'affari, con conseguente insussistenza del fatto tipico; la mancata esibizione delle scritture sarebbe dipesa dall'impossibilità di accedere all'immobile della madre defunta dove erano conservate; difettava il dolo specifico di evasione, anche alla luce della cooperazione prestata; e gli inviti a esibire la documentazione sarebbero stati solo informali. Con il terzo motivo ha denunciato vizi di motivazione, sostenendo l'illogicità della sentenza nella parte in cui affermava sia l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari sia la sua ricostruzione tramite i dati acquisiti, nonché la mancata specificazione delle fatture mancanti e la mancata valorizzazione della giustificazione dell'inaccessibilità all'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, affermando che la partecipazione personale dell'imputato all'udienza preliminare senza eccezioni sana la nullità della richiesta di rinvio a giudizio derivante dall'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Ha poi ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e perché diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha confermato la correttezza della motivazione di merito sull'integrazione del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, sulla rilevanza dell'incompletezza della documentazione, sulla non credibilità della spiegazione difensiva relativa all'inaccessibilità dell'immobile e sull'idoneità dell'invito, anche se telefonico, a soddisfare lo scopo della richiesta documentale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è dedotta come vizio procedurale, ma la Corte ribadisce che la successiva comparizione dell'imputato in udienza preliminare senza eccezioni comporta sanatoria della nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
La partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare senza sollevare eccezioni determina la sanatoria della nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.
art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili è configurabile quando la mancata rinvenibilità della documentazione, obbligatoriamente conservata, sia riconducibile a occultamento o distruzione volontaria, anche se la ricostruzione del volume d'affari avvenga tramite altre fonti e anche se gli inviti a esibire i documenti siano stati effettuati in forma non formale ma idonea allo scopo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica della motivazione impugnata.
- La partecipazione personale dell'imputato all'udienza preliminare senza eccepire la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può sanare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio derivante dalla violazione dell'art. 415-bis c.p.p.
- Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, è sufficiente valorizzare l'incompletezza della documentazione obbligatoriamente conservata e la sua mancata esibizione non giustificata da cause indipendenti dalla volontà dell'agente, potendo la prova del fatto tipico desumersi anche da elementi indiretti e dal rinvenimento della documentazione presso terzi.
- La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che l'amministrazione riesca comunque a ricostruire il volume d'affari tramite altre fonti documentali, se permane l'occultamento o la distruzione di documenti fiscalmente rilevanti.
- Le giustificazioni difensive sull'impossibilità materiale di reperire la documentazione devono essere supportate da riscontri concreti e da un'effettiva dimostrazione di aver posto in essere le iniziative ragionevolmente esigibili per ottenerla; in mancanza, il giudice può ritenerle inverosimili o non decisive.
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo.
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