Ordinanza n. 280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 01539/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 1539/2025, di reiezione del ricorso relativo alla procedura di gara CIG B4EF94C8FB
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia Romagna che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di appello né le censure dedotte contro la procedura di gara o contro la sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza cautelare, motivata dalla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito al 19 marzo 2026. Ha quindi dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare proposta in appello; l'ordinanza non specifica ulteriormente l'interpretazione applicata.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla misura provvisoria, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la trattazione del merito può giustificare la rinuncia alla domanda cautelare e la conseguente definizione improcedibile della sola fase cautelare, senza anticipare la decisione sull'appello.
- In caso di improcedibilità dell'istanza cautelare per rinuncia dell'appellante, il giudice può compensare le spese della fase cautelare e rinviare la decisione sul merito alla camera di consiglio o udienza già fissata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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