Cassazione Penale, Ordinanza n. 39711/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze di condanna, sostenendo che dovessero essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. La Corte rileva che il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione perché mancavano elementi da cui inferire che, sin dal primo reato, fosse stata programmata anche la successiva condotta criminosa; decisivi, secondo l'ordinanza impugnata, la significativa distanza temporale tra i fatti e le diverse modalità esecutive. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, in quanto le doglianze miravano in sostanza a una diversa lettura del materiale tratto dalle sentenze in esecuzione rispetto a quella, non illogica, del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione, il quale aveva negato la continuazione tra i reati per assenza di prova di una programmazione unitaria sin dall'origine, valorizzando la distanza temporale e la diversità delle modalità esecutive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati successivi siano riconducibili, almeno nelle linee generali, a una programmazione originaria comune; l'assenza di indici di tale programma, specie quando i fatti siano lontani nel tempo e realizzati con modalità diverse, esclude il beneficio.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone elementi concreti da cui desumere che, già al momento del primo reato, l'agente avesse programmato anche i fatti successivi almeno nelle loro linee essenziali.
- La significativa distanza temporale tra i reati e la diversità delle modalità esecutive costituiscono indici ostativi alla configurabilità del medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura del compendio probatorio quando la valutazione del giudice dell'esecuzione non presenti manifeste illogicità.
- Il ricorso fondato su censure generiche e meramente alternative rispetto alla ricostruzione del giudice di merito può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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