Cassazione Civile, Ordinanza n. 22906/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente emittente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento, proposta in via monitoria, della differenza tra gli interessi indicati sul retro di un buono postale fruttifero e quanto effettivamente corrisposto alla scadenza. Il tribunale aveva accolto la pretesa, mentre la corte d'appello, riformando, l'aveva respinta ritenendo applicabile il tasso risultante dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, emanato ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, che consentiva la modifica dei tassi dei buoni già emessi. In cassazione la parte privata ha proposto ricorso affidato a sette motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rituale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e che non può applicarsi il c.d. doppio contributo unificato perché tale misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non per la rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
La norma è richiamata come base per affermare che i tassi di interesse dei buoni postali già emessi potevano essere variati con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; in applicazione di essa la Corte d'appello aveva ritenuto operativo il d.m. 13 giugno 1986.
d.m. 13 giugno 1986
È indicato come il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e ritenuto applicabile al titolo oggetto di causa.
art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, nulla va disposto sulle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché misura eccezionale e prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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