Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22906/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente emittente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento, proposta in via monitoria, della differenza tra gli interessi indicati sul retro di un buono postale fruttifero e quanto effettivamente corrisposto alla scadenza. Il tribunale aveva accolto la pretesa, mentre la corte d'appello, riformando, l'aveva respinta ritenendo applicabile il tasso risultante dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, emanato ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, che consentiva la modifica dei tassi dei buoni già emessi. In cassazione la parte privata ha proposto ricorso affidato a sette motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rituale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e che non può applicarsi il c.d. doppio contributo unificato perché tale misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non per la rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    La norma è richiamata come base per affermare che i tassi di interesse dei buoni postali già emessi potevano essere variati con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; in applicazione di essa la Corte d'appello aveva ritenuto operativo il d.m. 13 giugno 1986.

  • d.m. 13 giugno 1986

    È indicato come il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e ritenuto applicabile al titolo oggetto di causa.

  • art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, nulla va disposto sulle spese processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché misura eccezionale e prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.