Cassazione Penale, Ordinanza n. 05402/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputata per un tentativo di furto aggravato commesso a Roma il 12 settembre 2023, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8-bis c.p. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo, diretto a censurare la graduazione della pena. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pena fosse eccessiva o comunque non correttamente commisurata, riproponendo peraltro rilievi già dedotti in appello. La doglianza non indicava elementi di reale novità né evidenziava vizi logici o arbitrio nella motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla quantificazione della pena investisse una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante/inadeguata. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente valorizzando la tipologia dei beni oggetto della condotta, le modalità dell'azione, la propensione a delinquere in materia patrimoniale e i precedenti specifici dell'imputata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del tentativo del delitto contestato
norma incriminatrice del furto oggetto della contestazione
art. 625, comma 1, nn. 4 e 8-bis c.p.
aggravanti del furto contestate nel caso concreto
criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
parametri di commisurazione della pena richiamati per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio
Cassa delle ammende
somma dovuta dalla ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione insufficiente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., quali modalità del fatto, natura dei beni coinvolti e precedenti specifici dell'imputato.
- La riproposizione in cassazione di censure già dedotte e disattese in appello, senza elementi nuovi o specifici, non integra un motivo ammissibile di legittimità.
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