Sentenza n. 274/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1189/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, pubblicata in data 30/9/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1189/2024 del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata il 19 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire, per le annualità indicate, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione avesse eseguito il giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione scolastica rispetto al giudicato del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione della ricorrente dell'importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, da attivare su istanza della ricorrente e da eseguire nei successivi 60 giorni, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, consistente nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato, non venga eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti derivanti da provvedimenti giudiziari.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inottemperanza.
- Le spese dell'attività del commissario ad acta conseguente all'inadempimento del giudicato possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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