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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12763/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme all’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Poiché non vi è stata accettazione della rinuncia, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, avvenuta con atto del 18 luglio 1984, di alcuni terreni a un Comune per la realizzazione di strade e opere di urbanizzazione primaria. Gli eredi del cedente hanno sostenuto che, a seguito della modifica parziale del tracciato e della mancata utilizzazione di alcune porzioni del compendio, una parte di circa 400 mq della particella catastale non sarebbe stata effettivamente destinata a uso pubblico e sarebbe rimasta nella loro disponibilità esclusiva, sino a maturare l’usucapione in loro favore. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stato respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione dell’art. 342 c.p.c. per ritenuta parziale inammissibilità dell’appello; violazione dell’art. 826, terzo comma, c.c. sulla natura del bene e sulla sua appartenenza al patrimonio indisponibile; violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 1476 c.c. quanto al trasferimento del possesso e alla conservazione della detenzione; violazione degli artt. 1141, primo comma, c.c. e 2697 c.c. sul possesso e sull’onere della prova. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia conforme all’art. 390 c.p.c. e non vi sia accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il ricorrente rimane tenuto alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, salvo diverso assetto processuale non emergente dagli atti.
  • Le censure relative a possesso, detenzione e usucapione devono confrontarsi con l’effettiva qualificazione del bene e con la concreta ripartizione dell’onere probatorio; tuttavia, tali questioni restano assorbite quando il ricorso sia rinunciato prima della decisione.
  • La qualificazione di un bene pubblico o dei suoi effetti traslativi rispetto alla disponibilità materiale può rilevare ai fini dell’usucapione solo se la controversia viene decisa nel merito; se il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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