Cassazione Civile, Ordinanza n. 12763/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme all’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Poiché non vi è stata accettazione della rinuncia, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta con atto del 18 luglio 1984, di alcuni terreni a un Comune per la realizzazione di strade e opere di urbanizzazione primaria. Gli eredi del cedente hanno sostenuto che, a seguito della modifica parziale del tracciato e della mancata utilizzazione di alcune porzioni del compendio, una parte di circa 400 mq della particella catastale non sarebbe stata effettivamente destinata a uso pubblico e sarebbe rimasta nella loro disponibilità esclusiva, sino a maturare l’usucapione in loro favore. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stato respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione dell’art. 342 c.p.c. per ritenuta parziale inammissibilità dell’appello; violazione dell’art. 826, terzo comma, c.c. sulla natura del bene e sulla sua appartenenza al patrimonio indisponibile; violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 1476 c.c. quanto al trasferimento del possesso e alla conservazione della detenzione; violazione degli artt. 1141, primo comma, c.c. e 2697 c.c. sul possesso e sull’onere della prova. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato dal controricorrente come eccezione preliminare per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
Indica il procedimento camerale seguito per la definizione della causa.
È la norma in base alla quale è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso, essendo conforme alla norma, ha determinato l’estinzione del giudizio in assenza di accettazione della rinuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di motivazione della sentenza di merito.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111, sesto comma, Cost.
Indicato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Censurato per la declaratoria di parziale inammissibilità dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge proposte nei motivi del ricorso.
Invocato in relazione alla qualificazione del bene come appartenente al patrimonio indisponibile.
artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 1476 c.c.
Richiamati per contestare la ricostruzione del possesso/detenzione e la possibilità di usucapione del bene.
Censurato per la presunzione di possesso e la distinzione tra possesso e detenzione.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in tema di possesso e animus possidendi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia conforme all’art. 390 c.p.c. e non vi sia accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il ricorrente rimane tenuto alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, salvo diverso assetto processuale non emergente dagli atti.
- Le censure relative a possesso, detenzione e usucapione devono confrontarsi con l’effettiva qualificazione del bene e con la concreta ripartizione dell’onere probatorio; tuttavia, tali questioni restano assorbite quando il ricorso sia rinunciato prima della decisione.
- La qualificazione di un bene pubblico o dei suoi effetti traslativi rispetto alla disponibilità materiale può rilevare ai fini dell’usucapione solo se la controversia viene decisa nel merito; se il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi dedotti.
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