Cassazione Penale, Sentenza n. 27823/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari; in sostanza si chiedeva la riconsiderazione della valutazione degli elementi indizianti a favore dell'indagato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, è ammessa solo l'impugnazione che denunci specifiche violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti o degli indizi. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi richiamando il contesto investigativo, le riprese video che documentano l'azione posta in essere da un gruppo di cui faceva parte il ricorrente, e il fatto che una delle auto fosse intestata alla madre e guidata da lei quando l'arma è stata prelevata. Rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la causa è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter
Norme richiamate
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi
Afferma che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è fondato solo se denuncia violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli elementi fattuali
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Conferma il limite del sindacato di legittimità rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione degli elementi probatori
Sez. un., n. 11 del 22/03/2000, Audino
Stabilisce che il controllo della Corte di Cassazione riguarda il rapporto motivazione-decisione e non il rapporto prova-decisione
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
Ribadisce la limitazione al sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito circa gli indizi
Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano
Sottolinea che sono rilevabili in cassazione solo vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
Conferma il principio di non ammissibilità di una valutazione diversa degli elementi indizianti da parte della Corte di legittimità
Art. 94 co. 1-ter c.p.p. (riferimento procedurale indicato nel provvedimento)
Rinvio alla cancelleria per adempimenti consequenziali alla decisione; non inciso nel merito della decisione di rigetto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è il mezzo per rivedere i fatti o rivalutare gli indizi
- La Corte di Cassazione controlla il rapporto tra motivazione e decisione (completezza, coerenza, logicità della motivazione), non la valutazione della prova svolta dal giudice di merito
- Per rendere fondato un ricorso che impugni i gravi indizi occorre dimostrare che la motivazione è formalmente o logicamente viziata (contraddittoria, lacunosa, priva di riferimenti agli elementi decisivi), non semplicemente proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi
- Se il giudice di merito documenta elementi probatori concreti (es. video, identificazioni, collegamenti oggettivi come l'intestazione di un veicolo o chi lo guidava al momento del fatto) la loro valutazione è di norma insindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali formali
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e l'adozione degli adempimenti procedurali previsti dalla normativa processuale
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