Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51555/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente deduceva: mancanza di dolo perché subentrato nella gestione dopo la morte del padre e prima svolgeva solo mansioni operative; affidamento a terzi (es. Suriano, Rag. Arginati) e prassi consolidate; pagamenti con assegni e dichiarazione integrativa per il 2014 (ravvedimento operoso); impossibilità di conoscere la falsità delle fatture; richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2 d.lgs. 74/2000 per il 2014; e invocazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la sua posizione successiva soggetta a regolarizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza del dolo: il ricorrente era coinvolto nei pagamenti a Suriano e ha beneficiato dell'uso delle fatture inesistenti, con quantificazione del danno all'erario per gli anni considerati (importi indicati in motivazione). La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e i criteri applicati in sede penale non coincidono automaticamente con quelli tributari e che gli elementi probatori dimostrano consapevolezza/collegamento all'evasione. Ha escluso la particolare tenuità del fatto per il significativo danno e la reiterazione pluriennale, nonché l'applicabilità dell'art. 13, comma 2 d.lgs. 74/2000 per il 2014, poiché il pagamento è intervenuto dopo l'inizio dell'attività di accertamento (avviso bonario), dunque non si è trattato di ravvedimento spontaneo. Conseguentemente la condanna in primo grado (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione) confermata in appello è stata sostanzialmente mantenuta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; in sede penale il dolo si ravvisa nella consapevolezza dell'utilizzatore che l'operazione dichiarata si inseriva in una evasione commessa dal fornitore e che ciò ha prodotto un vantaggio fiscale. La Corte ha ritenuto che dagli elementi di fatto emergesse tale consapevolezza.

  • art. 13, secondo comma, d.lgs. 74/2000

    "non è punibile chi estingue i debiti tributari (compresi interessi e sanzioni) a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali"

    La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità in quanto il pagamento da parte del ricorrente è avvenuto dopo l'invio di un avviso bonario (iniziativa dell'Amministrazione), quindi non può essere considerato ravvedimento "preliminare" o spontaneo secondo i requisiti della norma.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000 (sottosoglia)

    Richiamata dalla difesa come possibile profilo di non rilevanza penale (fattispecie sottosoglia), ma le corti di merito hanno ritenuto che, nella fattispecie, il danno e gli importi erano rilevanti e non rientravano in una soglia di non punibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto (aggiornata dalla riforma) consente di valorizzare anche il comportamento postfatto dell'imputato; tuttavia la Corte ha ritenuto che la gravità del danno e la reiterazione pluriennale escludessero l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al profilo soggettivo (dolo/colpa); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, fosse configurabile il dolo e non una mera colpa.

Massime di principio

  • L'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato quando emerga la consapevolezza, anche per elementi concreti (pagamenti a intermediari, modalità di remunerazione, coerenza contabile), che il fornitore non ha assolto gli obblighi fiscali, producendo così vantaggio fiscale.
  • Il semplice fatto di essere subentrati nella gestione societaria non esclude automaticamente la responsabilità penale: il nuovo amministratore è tenuto a verificare e può essere ritenuto consapevole se dagli elementi emergono collegamenti operativi con i fornitori/mediatori.
  • Il pagamento tramite assegni o altri strumenti tracciabili non impedisce la configurazione del dolo quando il contesto dimostri che tali pagamenti remuneravano un'attività illecita collegata all'emissione di fatture inesistenti.
  • Il ravvedimento operoso o la presentazione di una dichiarazione integrativa non escludono la punibilità se sono intervenuti dopo che l'Amministrazione ha intrapreso attività di controllo (es. avviso bonario, accessi, ispezioni).
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando il danno all'erario è significativo e la condotta è stata reiterata nel tempo; il comportamento successivo può attenuare la valutazione complessiva ma non è di per sé sufficiente a determinare la non punibilità.
  • In sede penale il criterio probatorio e la valutazione del dolo hanno autonomia rispetto ai rilievi esclusivamente tributari: l'onere di prova dell'Erario nella sede amministrativa non si traduce automaticamente nella stessa tutela probatoria in sede penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.