Cassazione Penale, Sentenza n. 51555/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente deduceva: mancanza di dolo perché subentrato nella gestione dopo la morte del padre e prima svolgeva solo mansioni operative; affidamento a terzi (es. Suriano, Rag. Arginati) e prassi consolidate; pagamenti con assegni e dichiarazione integrativa per il 2014 (ravvedimento operoso); impossibilità di conoscere la falsità delle fatture; richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2 d.lgs. 74/2000 per il 2014; e invocazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la sua posizione successiva soggetta a regolarizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza del dolo: il ricorrente era coinvolto nei pagamenti a Suriano e ha beneficiato dell'uso delle fatture inesistenti, con quantificazione del danno all'erario per gli anni considerati (importi indicati in motivazione). La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e i criteri applicati in sede penale non coincidono automaticamente con quelli tributari e che gli elementi probatori dimostrano consapevolezza/collegamento all'evasione. Ha escluso la particolare tenuità del fatto per il significativo danno e la reiterazione pluriennale, nonché l'applicabilità dell'art. 13, comma 2 d.lgs. 74/2000 per il 2014, poiché il pagamento è intervenuto dopo l'inizio dell'attività di accertamento (avviso bonario), dunque non si è trattato di ravvedimento spontaneo. Conseguentemente la condanna in primo grado (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione) confermata in appello è stata sostanzialmente mantenuta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; in sede penale il dolo si ravvisa nella consapevolezza dell'utilizzatore che l'operazione dichiarata si inseriva in una evasione commessa dal fornitore e che ciò ha prodotto un vantaggio fiscale. La Corte ha ritenuto che dagli elementi di fatto emergesse tale consapevolezza.
art. 13, secondo comma, d.lgs. 74/2000
"non è punibile chi estingue i debiti tributari (compresi interessi e sanzioni) a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali"
La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità in quanto il pagamento da parte del ricorrente è avvenuto dopo l'invio di un avviso bonario (iniziativa dell'Amministrazione), quindi non può essere considerato ravvedimento "preliminare" o spontaneo secondo i requisiti della norma.
art. 3 d.lgs. 74/2000 (sottosoglia)
Richiamata dalla difesa come possibile profilo di non rilevanza penale (fattispecie sottosoglia), ma le corti di merito hanno ritenuto che, nella fattispecie, il danno e gli importi erano rilevanti e non rientravano in una soglia di non punibilità.
La norma sulla particolare tenuità del fatto (aggiornata dalla riforma) consente di valorizzare anche il comportamento postfatto dell'imputato; tuttavia la Corte ha ritenuto che la gravità del danno e la reiterazione pluriennale escludessero l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto.
Richiamato dalla difesa in relazione al profilo soggettivo (dolo/colpa); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, fosse configurabile il dolo e non una mera colpa.
Massime di principio
- L'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato quando emerga la consapevolezza, anche per elementi concreti (pagamenti a intermediari, modalità di remunerazione, coerenza contabile), che il fornitore non ha assolto gli obblighi fiscali, producendo così vantaggio fiscale.
- Il semplice fatto di essere subentrati nella gestione societaria non esclude automaticamente la responsabilità penale: il nuovo amministratore è tenuto a verificare e può essere ritenuto consapevole se dagli elementi emergono collegamenti operativi con i fornitori/mediatori.
- Il pagamento tramite assegni o altri strumenti tracciabili non impedisce la configurazione del dolo quando il contesto dimostri che tali pagamenti remuneravano un'attività illecita collegata all'emissione di fatture inesistenti.
- Il ravvedimento operoso o la presentazione di una dichiarazione integrativa non escludono la punibilità se sono intervenuti dopo che l'Amministrazione ha intrapreso attività di controllo (es. avviso bonario, accessi, ispezioni).
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando il danno all'erario è significativo e la condotta è stata reiterata nel tempo; il comportamento successivo può attenuare la valutazione complessiva ma non è di per sé sufficiente a determinare la non punibilità.
- In sede penale il criterio probatorio e la valutazione del dolo hanno autonomia rispetto ai rilievi esclusivamente tributari: l'onere di prova dell'Erario nella sede amministrativa non si traduce automaticamente nella stessa tutela probatoria in sede penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51452/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51456/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51458/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51461/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51462/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51463/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →