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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15024/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata applicazione delle pene sostitutive perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello con specifica richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo relativo alla mancata applicazione delle pene sostitutive. Dal testo risulta, però, che in appello non era stata formulata alcuna specifica richiesta sul punto: nelle conclusioni l'appellante si era limitato a richiamare i motivi di appello, che non affrontavano affatto il tema del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva inoltre che il potere del giudice d'appello di applicare d'ufficio le pene sostitutive e di acquisire il consenso dell'interessato dopo la lettura del dispositivo opera solo quando i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali per effetto della definizione del giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata applicazione delle pene sostitutive è infondata quando la relativa questione non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello con adeguata richiesta.
  • Il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene sostitutive e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo solo se i presupposti formali per la sostituzione diventano attuali per effetto della definizione del giudizio di secondo grado.
  • Se il ricorso è inammissibile, la condanna ex lege alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente, con quantificazione rimessa a valutazione equitativa della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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