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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14388/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p.: il ricorrente contestava che, pur essendo stata applicata una pena detentiva inferiore a quattro anni con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (pena inflitta: 2 anni e 9 mesi e €800,00 di multa), il giudice non avesse dato l'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., circa la possibilità di conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'obbligo di dare l'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. riguarda il giudizio ordinario e non si applica al giudizio di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Ha richiamato il coordinamento operato dal d.lgs. n. 150/2022 che ha inserito nell'art. 448 c.p.p. il comma 1-bis, dal quale si evince che, nell'ambito del patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva deve essere prevista dall'accordo tra imputato e pubblico ministero e che all'art. 545-bis si rinvia solo, in quanto compatibile, al comma 2. La Corte ha altresì precisato che, in generale, il giudice ha discrezionalità sulle sanzioni sostitutive e che l'omessa formulazione dell'avviso non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La Corte interpreta il comma 1 come norma applicabile al giudizio ordinario e non al patteggiamento; pertanto l'obbligo di dare l'avviso di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva non opera nel giudizio di patteggiamento.

  • art. 448 c.p.p., comma 1-bis

    "quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2."

    Dal comma 1-bis si desume che, nel patteggiamento, la sostituzione della pena deve essere prevista dall'accordo tra imputato e pubblico ministero; si rinvia solo al comma 2 dell'art. 545-bis per le modalità istruttorie, non al comma 1 che impone l'avviso nel giudizio ordinario.

  • art. 53, legge 24/11/1981, n. 689

    Riferimento normativo sulle sanzioni sostitutive; l'art. 448 c.p.p. rinvia a questa norma per le ipotesi di pena sostitutiva concordata nel patteggiamento.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Norma normativa che ha coordinato l'art. 545-bis con l'art. 448 c.p.p., portando alla conclusione che le regole dell'art. 545-bis comma 1 non sono applicabili automaticamente al patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'obbligo previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. di dare avviso sulle possibilità di conversione della pena detentiva non si applica: la norma è pensata per il giudizio ordinario.
  • Se si intende ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva nel patteggiamento, tale soluzione deve essere prevista e concordata nell'accordo tra imputato e pubblico ministero (art. 448 c.p.p., comma 1-bis).
  • Il giudice conserva discrezionalità circa l'applicazione delle sanzioni sostitutive; l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis non determina automaticamente la nullità della sentenza di patteggiamento.
  • In caso di impugnazione in cassazione fondata esclusivamente sulla mancata applicazione dell'art. 545-bis rispetto a una sentenza di patteggiamento, la prospettazione è probabilmente infondata o inammissibile alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione.
  • Nel giudizio ordinario (non di patteggiamento), se la condanna è a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice deve considerare l'avviso ex art. 545-bis; regole diverse possono valere a seconda della procedura scelta (ordinaria vs patteggiamento).

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