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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18920/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo con un solo motivo il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato a lui ascritto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione fossero errati o insufficienti; il motivo non consentiva quindi al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente i rilievi e di svolgere il sindacato richiesto. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la sua genericità o indeterminatezza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché impedisce al giudice di individuare con precisione le censure e di esercitare il controllo richiesto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto meno nella individuazione puntuale dei punti della decisione censurati; una doglianza meramente assertiva sul difetto di motivazione non è sufficiente.
  • La generica contestazione della motivazione della sentenza impugnata, senza l'indicazione degli elementi di fatto o di diritto ritenuti erronei, integra un motivo inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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