Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28094/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità. In sostanza, chiedevano una rilettura del compendio fattuale e degli indizi valorizzati dai giudici di merito, contestando che la decisione potesse fondarsi sulla loro disponibilità della carta elettronica usata per i pagamenti. La Corte di cassazione osserva che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito poggiava su una pluralità di elementi indiziari e non sulla sola disponibilità della carta; richiama inoltre la dichiarazione di smarrimento della titolare, ritenendola non decisiva a escludere che uno degli imputati, insieme alla correa, avesse l'uso della carta al momento dei fatti. Il ricorso è stato ritenuto anche generico e ripetitivo, perché meramente reiterativo di tesi già prospettate nei gradi di merito, senza apporti nuovi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure miravano a una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, osservando che la memoria depositata si limitava a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza un reale sviluppo argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01

    La mera richiesta della parte civile di conferma della decisione impugnata, priva di uno sforzo argomentativo, non giustifica la liquidazione delle spese in suo favore.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito e delle circostanze di fatto poste a base della decisione impugnata; le censure che richiedono tale operazione sono inammissibili.
  • Il motivo di ricorso è generico quando si limita a riproporre tesi già dedotte nei precedenti gradi di giudizio, senza nuovi elementi o specifiche critiche alla motivazione impugnata.
  • La responsabilità può essere affermata sulla base di una pluralità di elementi indiziari concordanti; non è sufficiente contestare isolatamente uno solo degli indici valorizzati dal giudice di merito.
  • Una dichiarazione di smarrimento della carta o del bene utilizzato per la commissione del fatto non esclude, da sola, l'uso del mezzo da parte dell'imputato nel momento del reato, se la motivazione di merito contiene un quadro indiziario complessivo non manifestamente illogico.
  • La parte civile non ottiene la liquidazione delle spese processuali se si limita a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza apportare una concreta attività argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.