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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35798/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dell’unico motivo. La condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica, già confermata dalla Corte di appello, resta ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato di energia elettrica. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza della legge penale. La censura è stata ritenuta generica: a fronte di una motivazione giudicata lineare e logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento delle contestazioni e non consentiva di individuare i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ritenuto che il motivo proposto è generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione lineare e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono a base della censura formulata e non consente, quindi, a questa Corte di legittimità di individuare i rilievi mossi e, conseguentemente, di esercitare il proprio sindacato;

    Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia vizi della motivazione deve indicare in modo determinato gli elementi a fondamento della censura e i rilievi rivolti alla decisione; se ciò manca, il motivo è generico e non permette alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non individua gli elementi posti a fondamento della censura né precisa i rilievi rivolti alla decisione impugnata, impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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