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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, del 23 settembre 2022 n. DPB010/113 avente ad oggetto "Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti di categoria D - profilo professionale ‘Specialista del mercato del lavoro a tempo indeterminato e pieno’, approvazione della graduatoria finale e nomina e assunzione dei vincitori, unitamente ai suoi allegati, così come pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi nonché nel BURA n. 145 Speciale del 14.10.2022.

Giustizia amministrativa202200423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Regione Abruzzo di approvazione della graduatoria finale, nomina e assunzione dei vincitori del concorso per dieci posti di specialista del mercato del lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la determinazione regionale del 23 settembre 2022 relativa all'approvazione della graduatoria finale, alla nomina e all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per esami per dieci posti di categoria D, profilo di specialista del mercato del lavoro. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti. Con dichiarazione del 12 marzo 2026, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in assenza di repliche o di diverse richieste delle parti resistenti, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse imponga, in applicazione del principio dispositivo, di non decidere il merito della controversia e di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente e in assenza di opposizione delle parti resistenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, non contestata dalle altre parti, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, impedendo al giudice di decidere la controversia nel merito.
  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità dell'impugnazione e non una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • In assenza di opposizione delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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