Cassazione Penale, Sentenza n. 05248/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'illegittima declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'imputato, rimesso in termini ex art. 175 c.p.p., per presunta mancanza di "interesse ad impugnare" e tardività. Si contestava che la Corte di appello avesse sindacato d'ufficio la correttezza dell'ordinanza di restituzione in termine (ritenendone insussistenti i presupposti), invece di limitarsi a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, nonché che non fosse stata valutata la situazione di fatto che aveva impedito al ricorrente di partecipare ai precedenti gradi (detenzione/azione esecutiva in Albania, dichiarazione di latitanza e nullità del relativo decreto). Sono stati inoltre proposti motivi nuovi relativi alla illegittimità della rimessione in termini e alla sussistenza dell'interesse ad impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, prevalendo sull'orientamento secondo cui il giudice dell'impugnazione non può sindacare d'ufficio e revocare una ordinanza di restituzione in termine non impugnata, posto che l'art. 175, comma 5, c.p.p. consente di impugnare quell'ordinanza "solo" unitamente alla sentenza che decide sull'impugnazione. È stato affermato il principio per cui il sindacato sulla correttezza della rimessione in termine spetta al giudice ad quem nell'ambito dell'impugnazione della sentenza, e non al giudice che riceve l'appello dopo la rimessione in termini. Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità della Corte d'appello è stata ritenuta illegittima. Il ricorso per cassazione è stato accolto e la decisione impugnata annullata (con rinvio per il necessario prosieguo del giudizio).
Norme richiamate
"l'ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione può essere impugnata 'solo' con la sentenza che decide sulla impugnazione"
L'ordinanza di rimessione in termini non è sindacabile autonomamente dal giudice dinanzi al quale è radicata l'impugnazione resa possibile da tale ordinanza; eventuali vizi si devono dedurre con il mezzo di impugnazione avverso la sentenza che decide l'appello
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Causa di inammissibilità prevista per alcune impugnazioni; la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse non poteva fondarsi su un sindacato officioso dell'ordinanza di rimessione in termini non impugnata
art. 597, primo comma, cod. proc. pen.
Principio di devoluzione: il giudice ad quem decide sulle questioni devolute con il grado di impugnazione; non ammette che il giudice dell'appello travalichi il proprio limite sindacando una ordinanza definitiva di rimessione in termini
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina dell'interesse ad impugnare: la Corte ha ricordato che l'interesse in sede penale va valutato in termini utilitaristici (rimozione di uno svantaggio o ottenimento di una situazione più favorevole) e non può essere negato con un riesame officioso di una ordinanza non impugnata
art. 581-bis, art. 591 comma 1 lett. c) e d), art. 746-bis cod. proc. pen.
Norme menzionate nelle censure difensive relative a motivazione e presunte nullità o violazioni procedurali; la sentenza ha però deciso preliminarmente sulla sindacabilità della ordinanza di rimessione in termini
art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali in relazione alle quali l'imputato era stato condannato; oggetto del gravame originario le cui questioni di merito devono essere ora esaminate alla luce della decisione sulla ammissibilità
art. 3, 24, 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati nel dibattito giurisprudenziale sulla compatibilità del procedimento de plano per la rimessione in termini con i diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che la possibilità di impugnare la sentenza sia sufficiente a garantire le tutele costituzionali
Massime di principio
- L'ordinanza che concede la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., se non impugnata nei modi e termini previsti, costituisce atto definitivo che non può essere sindacato d'ufficio dal giudice che poi decide sull'appello; eventuali vizi vanno dedotti con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.
- Il giudice che riceve l'appello dopo una rimessione in termini deve valutare l'ammissibilità sulla base delle regole ordinarie senza revocare d'ufficio gli effetti di una ordinanza di rimessione non impugnata.
- La nozione di "interesse ad impugnare" nel processo penale va valutata in termini utilitaristici (rimozione di uno svantaggio o ottenimento di un vantaggio processuale): la mera contestazione della correttezza formale della rimessione in termini non elimina automaticamente l'interesse dell'imputato a ottenere un pronunciamento di merito.
- Se si è ostacolati nell'esercizio dei diritti di difesa per cause oggettive (es. detenzione o esecuzione della pena all'estero), è essenziale documentare tale situazione già nella richiesta di rimessione in termini e conservare le prove per sostenere l'interesse legittimo all'impugnazione.
- Quando si ottiene la rimessione in termini, le parti contrapposte che ritengano illegittimo il provvedimento possono tempestivamente impugnare secondo l'art. 175, comma 6; in mancanza di impugnazione autonoma, il rimedio efficace contro eventuali vizi resta l'impugnazione della sentenza che definisce l'appello.
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