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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07494/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi di Ciro D'Acierno impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello proposto da Ciro D'Acierno nei confronti del Condominio in relazione al risarcimento per l'allagamento di vari locali terranei. In cassazione i ricorrenti deducono, in diversi motivi, vizi di motivazione (asserita insufficienza e inestricabile commistione delle censure), errata applicazione dei principi sul risarcimento per indisponibilità dell'immobile (soprattutto mancato riconoscimento del danno da mancata vendita o deprezzamento), violazioni procedurali relative alla valutazione delle prove e alla regolazione delle spese di lite. Si censura altresì la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e la mancata valutazione di criteri alternativi per la liquidazione del danno (es. valore locativo).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e lo ha rigettato. In via preliminare ha osservato l'irregolarità del controricorso del Condominio (depositato oltre il termine previsto dalla modifica normativa) e che il Condominio non ha validamente esercitato difesa in udienza; per i motivi di merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo per commistione di censure e, quanto alla carenza di motivazione denunciata, ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse superiore al minimo costituzionale. Sui profili di danno da indisponibilità/ deprezzamento ha confermato il principio consolidato secondo cui il risarcimento in forma specifica non può cumularsi col risarcimento per equivalente salvo provare ulteriori pregiudizi: i ricorrenti non avevano fornito elementi probatori sufficienti per ottenere un risarcimento ulteriore rispetto alla liquidazione già disposta (19.500 euro). Motivi relativi a violazioni dell'istruttoria e della regolazione delle spese sono stati dichiarati inammissibili o infondati per carenza di specificità o per essere mero dissenso sulla valutazione delle prove. Nulla per le spese di lite in cassazione, dato che il Condominio non ha espletato valida attività difensiva; è inoltre dato atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 370 cod. proc. civ.

    modificato dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022

    La modifica ha fissato il termine di 40 giorni per il deposito del controricorso; il ritardo ha comportato l'irricevibilità della memoria del controricorrente se non è utilizzata la facoltà di partecipare all'udienza

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

    Richiamata come premessa alle censure di cassazione: i ricorsi per violazione di norme o omissione di motivazione o vizio di procedimento sono valutati secondo i limiti e i requisiti di specificità richiesti dalla Corte

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità extracontrattuale, invocato a fondamento della domanda risarcitoria per l'allagamento

  • art. 2056 cod. civ.

    Riferimento alle modalità di liquidazione del danno alla persona o alle cose; utilizzato nel contesto della quantificazione del danno subito dall'immobile

  • art. 1226 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione del risarcimento del danno in caso di incapacità di disporre del bene

  • art. 2053 cod. civ.

    La Corte ribadisce che la responsabilità oggettiva e la specialità non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo; da ciò deriva il divieto di cumulo automatico tra risarcimento in forma specifica e per equivalente

  • art. 2058 cod. civ.

    Principio di alternatività del risarcimento: impedisce l'indebito arricchimento del danneggiato mediante duplice ristoro sullo stesso fatto

  • art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.

    Distinzione tra vizio relativo all'introduzione di prove da parte del giudice (art.115) e legittima attività valutativa del giudice sulle prove proposte (art.116); la Corte precisa che il mero dissenso sulla valutazione non integra violazione

  • art. 112 e art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; art. 24 e art. 111 Costituzione

    Richiamati in relazione al principio di motivazione della decisione: la motivazione deve essere sufficiente (minimo costituzionale) ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e le censure configurassero solo dissenso

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Norma sul principio della soccombenza per la regolazione delle spese di lite: la Corte ha confermato l'applicazione del criterio della soccombenza in sede d'appello

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato in favore dell'ufficio di merito; la Corte prende atto dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Per ottenere risarcimenti multipli (es. ripristino dell'immobile e risarcimento per equivalente per deprezzamento o mancata vendita) occorre dedurli in via subordinata e fornire prove specifiche: non è ammesso il cumulo automatico che porterebbe a indebito arricchimento
  • La parte che chiede un danno correlato alla perdita di disponibilità o al deprezzamento deve allegare e provare elementi precisi che dimostrino la perdita di valore anche dopo il ripristino; la mera indisponibilità accertata non basta di per sé
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non inestricabilmente commisti (evitare di combinare insieme violazioni di diritto, vizi procedurali e omesso esame di fatti decisivi in un unico motivo), altrimenti sono dichiarati inammissibili
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.); il mero dissenso sulla valutazione non è sufficiente per cassazione: bisogna dimostrare violazioni procedurali o l'uso di prove non introdotte
  • Occorre rispettare i termini per il deposito del controricorso (normativa aggiornata ex d.lgs. 149/2022): il ritardo può limitare o precludere l'attività difensiva dell'intimato e influire su considerazioni sulle spese processuali
  • Sulle spese di lite in grado d'appello si applica di norma il criterio della soccombenza; la compensazione è possibile ma richiede motivazione specifica e non può essere generica
  • In caso di soccombenza parziale o contestazioni su quantificazione del danno, è fondamentale che le richieste di rimessione in pristino, di liquidazione secondo valore locativo o di altri criteri alternativi siano formulate chiaramente fin dal primo grado e corredate da prova

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