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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14908/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile resistente, ritenendo che le conclusioni dalla stessa rese non abbiano fornito alcun concreto contributo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'11/04/2024, deducendo un unico motivo di omessa, illogica e contraddittoria motivazione. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava però a reiterare censure già svolte nei gradi di merito e a prospettare una lettura alternativa dei fatti di causa, senza indicare specifici vizi di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la deduzione cumulativa e promiscua di vizi motivazionali eterogenei integra indice di genericità del motivo e rivela la natura meramente di merito della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e, cod. proc. pen.

    La censura di legittimità è ammissibile solo se attiene a effettivi vizi della motivazione; non è consentito in cassazione sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella dei giudici di merito quando la motivazione impugnata sia adeguata, congrua e immune dai vizi dedotti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente congrua e giuridicamente corretta.
  • Il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo e indistinto vizi motivazionali diversi è sintomo di genericità e può rivelarsi inammissibile quando, in concreto, si risolva in una contestazione di merito mascherata da doglianza di legittimità.
  • La reiterazione in cassazione di argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza una specifica critica dei passaggi motivazionali censurati, non integra un motivo ammissibile di ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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