Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 2921 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRAP- presupposto di fatto- requisito dell'organizzazione e della produzione della ricchezza aggiunta -sussistenza di entrambi gli elementi -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal principio riportato risulta che l'IRAP non è dovuta quando il professionista svolge l'attività esclusivamente con il proprio lavoro personale e senza un'autonoma organizzazione. La sentenza, tuttavia, non indica in modo espresso le parti, l'esito formale del ricorso o l'eventuale dispositivo; pertanto non è possibile ricostruire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'IRAP per un professionista. Il tributo richiede sia l'esercizio abituale di un'attività produttiva di ricchezza, sia un'autonoma organizzazione idonea a generare valore aggiunto ulteriore rispetto a quello derivante dall'attività personale del lavoratore. Il professionista che impiega esclusivamente la propria opera, senza organizzare capitale o lavoro altrui in modo significativo, non produce una ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 662/1996

    La norma è richiamata come fondamento del presupposto dell'IRAP e della necessità di individuare un'attività produttiva di ricchezza organizzata, ulteriore rispetto al mero lavoro personale del professionista.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001

    La Corte ha chiarito che l'IRAP colpisce una capacità contributiva collegata a un'attività autonomamente organizzata e non il semplice esercizio personale di un'attività professionale. L'organizzazione deve produrre un valore aggiunto rispetto all'apporto individuale del lavoratore.

Massime di principio

  • Per applicare l'IRAP a un professionista non basta lo svolgimento abituale di un'attività professionale: deve sussistere anche un'autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure impiega lavoro altrui non meramente occasionale o marginale.
  • Il semplice possesso di strumenti necessari all'esercizio della professione o il solo apporto personale del professionista non dimostrano automaticamente la sussistenza del presupposto IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e riferita alla struttura effettivamente utilizzata: occorre verificare se capitale e lavoro di terzi generino una ricchezza aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attività personale.
  • In assenza di un'organizzazione significativa, il professionista può sostenere l'insussistenza del presupposto IRAP, documentando l'uso limitato di beni strumentali e l'assenza, o marginalità, del personale dipendente e dei collaboratori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.