Sentenza del 10/07/2018 n. 2921 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP- presupposto di fatto- requisito dell'organizzazione e della produzione della ricchezza aggiunta -sussistenza di entrambi gli elementi -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio riportato risulta che l'IRAP non è dovuta quando il professionista svolge l'attività esclusivamente con il proprio lavoro personale e senza un'autonoma organizzazione. La sentenza, tuttavia, non indica in modo espresso le parti, l'esito formale del ricorso o l'eventuale dispositivo; pertanto non è possibile ricostruire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'IRAP per un professionista. Il tributo richiede sia l'esercizio abituale di un'attività produttiva di ricchezza, sia un'autonoma organizzazione idonea a generare valore aggiunto ulteriore rispetto a quello derivante dall'attività personale del lavoratore. Il professionista che impiega esclusivamente la propria opera, senza organizzare capitale o lavoro altrui in modo significativo, non produce una ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 662/1996
La norma è richiamata come fondamento del presupposto dell'IRAP e della necessità di individuare un'attività produttiva di ricchezza organizzata, ulteriore rispetto al mero lavoro personale del professionista.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001
La Corte ha chiarito che l'IRAP colpisce una capacità contributiva collegata a un'attività autonomamente organizzata e non il semplice esercizio personale di un'attività professionale. L'organizzazione deve produrre un valore aggiunto rispetto all'apporto individuale del lavoratore.
Massime di principio
- Per applicare l'IRAP a un professionista non basta lo svolgimento abituale di un'attività professionale: deve sussistere anche un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure impiega lavoro altrui non meramente occasionale o marginale.
- Il semplice possesso di strumenti necessari all'esercizio della professione o il solo apporto personale del professionista non dimostrano automaticamente la sussistenza del presupposto IRAP.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla struttura effettivamente utilizzata: occorre verificare se capitale e lavoro di terzi generino una ricchezza aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attività personale.
- In assenza di un'organizzazione significativa, il professionista può sostenere l'insussistenza del presupposto IRAP, documentando l'uso limitato di beni strumentali e l'assenza, o marginalità, del personale dipendente e dei collaboratori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →