Cassazione Penale, Ordinanza n. 28821/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato all'interessato. Ha quindi applicato la declaratoria immediata di inammissibilità senza formalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.; la domanda era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva un solo motivo di violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come "gravemente colposa" la sua condotta sulla base della sola presenza sul luogo dei fatti e di una telefonata effettuata a un terzo, con una valutazione parziale e contraddittoria degli elementi emersi nel procedimento penale.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per l'ingiusta detenzione, oggetto dell'istanza rigettata in sede di merito e del motivo di ricorso, che contestava la valutazione della condotta come gravemente colposa.
il ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto fuori termine.
consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità' nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in materia di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento all'interessato; il superamento del termine comporta l'inammissibilità immediata del gravame.
- Quando l'inammissibilità deriva da tardività del ricorso, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi della disciplina speciale del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, modulata anche in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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