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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa sottesi all'inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato tra le parti. Ha dedotto tre motivi: il primo riguardava la pena irrogata, contestandone la misura; il secondo lamentava una nullità per tardività della notifica; il terzo censurava il fatto che la pena fosse stata determinata in modo diverso rispetto a quella originariamente proposta, nonostante un precedente consenso. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non è proponibile contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. se non nei limiti dell'illegalità della pena; che il secondo motivo era precluso perché la nullità dedotta non risultava tempestivamente eccepita all'udienza in cui la procedura di concordato è stata definita; e che il terzo motivo era manifestamente infondato, poiché la pena applicata corrispondeva a quella effettivamente concordata all'udienza del 16 aprile 2025, anche se diversa da quella inizialmente proposta.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato tra le parti limita i motivi di ricorso contro la pena, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 182 c.p.p.

    La nullità deve essere tempestivamente dedotta; in difetto, resta preclusa la possibilità di farla valere successivamente.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02

    Richiamata per il principio sulla natura della nullità e sulla sua deducibilità tempestiva.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato tra le parti non è consentito proporre ricorso per contestare la sola quantificazione della pena, salvo che si deduca l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • Le nullità che attengono alla ritualità della notifica devono essere eccepite tempestivamente nella prima occasione utile; se non sono dedotte all'udienza in cui si definisce il concordato, risultano precluse.
  • Quando la pena applicata corrisponde a quella effettivamente concordata in udienza, il motivo che prospetti una divergenza rispetto a una proposta precedente è manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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