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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28479/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato a una società una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 2.000 per presunte irregolarità nella vendita al dettaglio di prodotti cosmetici in un punto vendita in outlet, ritenuti non conformi alle prescrizioni regionali sulla vendita di prodotti in outlet. La società propose opposizione sostenendo che le condizioni di legge fossero state male interpretate e chiedendo l'annullamento della sanzione; dopo la notifica dell'ordinanza, la società aveva pagato la somma richiesta con riserva di ripetizione. Il Tribunale, in appello del Comune, riformò la decisione di primo grado ritenendo che il pagamento avesse natura di oblazione e importasse acquiescenza, dichiarando quindi inammissibile l'opposizione. In cassazione la società denunciò, con il primo motivo, violazione della legge n. 689/1981, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., deducendo che il pagamento era avvenuto dopo l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, per l'intero importo ivi contenuto, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e non come pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689/1981, sicché non poteva valere come acquiescenza né come rinuncia all'impugnazione. Con il secondo motivo contestò la lettura della normativa regionale sulla nozione di eccedenza di magazzino, ma la censura restò assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la qualificazione del pagamento come acquiescenza: il versamento era stato eseguito dopo l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, per l'intero importo sanzionatorio, e dunque costituiva un adempimento cautelativo finalizzato a sottrarsi all'esecuzione forzata di un titolo esecutivo, non già un pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/1981. Da ciò la Corte ha escluso che il pagamento comportasse riconoscimento di responsabilità o rinuncia alla tutela giurisdizionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la sentenza impugnata non aveva esaminato il merito della violazione amministrativa, avendo deciso solo sull'asserita inammissibilità dell'opposizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge e/o errori giuridici nella sentenza impugnata

  • artt. 11, 16 e 18 della legge n. 689/1981

    l'art. 16 disciplina il pagamento in misura ridotta prima dell'ordinanza-ingiunzione; il pagamento successivo all'ordinanza non integra di per sé acquiescenza, mentre il giudice di legittimità distingue tale ipotesi dal pagamento spontaneo del provvedimento sanzionatorio già emesso

  • art. 24 Cost.

    viene richiamato a sostegno del diritto alla tutela giurisdizionale, che non è precluso dal pagamento dell'intera sanzione dopo l'ordinanza-ingiunzione

  • art. 100 c.p.c.

    viene richiamato per sostenere la permanenza dell'interesse ad agire in opposizione nonostante il pagamento effettuato dopo l'adozione del provvedimento

  • art. 15 della legge regionale Toscana n. 28/2005

    costituisce la norma sostanziale invocata in origine per la disciplina della vendita di prodotti in outlet; la Corte di cassazione non ne esamina il merito, perché la censura è assorbita

  • art. 19-quater della legge regionale Toscana n. 28/2005

    richiamato nel secondo motivo come parte della disciplina regionale sul commercio in outlet; il relativo esame resta assorbito

  • art. 102 della legge regionale Toscana n. 28/2005

    richiamato nel secondo motivo; il suo contenuto applicativo non viene affrontato dalla Corte per assorbimento

Massime di principio

  • Il pagamento dell'intera sanzione contenuta in un'ordinanza-ingiunzione, eseguito dopo l'adozione del provvedimento e per evitare l'esecuzione forzata, non equivale di per sé ad acquiescenza né comporta rinuncia all'opposizione giudiziale.
  • L'acquiescenza rilevante ai fini dell'inammissibilità dell'opposizione non può essere desunta automaticamente dal mero pagamento del titolo esecutivo, occorrendo che il versamento sia riconducibile al meccanismo del pagamento in misura ridotta previsto prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'opposizione per una ragione preliminare e non affronta il merito dell'illecito amministrativo, in cassazione restano assorbite le censure rivolte al merito potenziale della controversia.
  • Non è ammissibile in cassazione una doglianza diretta a ottenere una pronuncia su questioni ipotetiche o non decise nella sentenza impugnata, per difetto di interesse a censurare statuizioni meramente eventuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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