Cassazione Penale, Ordinanza n. 33562/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi in parte diretti a un riesame del merito e in parte manifestamente infondati o non specifici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata concerneva una condanna per truffa, fondata sull'individuazione del responsabile nell'intestatario della carta utilizzata per l'incameramento del profitto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione di legge e contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove, sostenendo una diversa lettura del materiale istruttorio; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) erronea applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.; 4) mancata prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva; 5) mancata applicazione della pena sostitutiva ex art. 20-bis d.lgs. 150/2022. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova; gli ulteriori motivi sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità e/o manifestamente infondati, poiché la motivazione di merito aveva già correttamente valorizzato gravità del fatto, precedenti penali, pericolosità sociale, danno arrecato e prognosi sfavorevole sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
individua il delitto di truffa, la cui responsabilità era stata confermata sulla base della motivazione di merito ritenuta logicamente corretta.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata esclusa; il motivo sul punto è stato reputato non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello.
art. 99 c.p.
la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata e la censura è stata considerata non consentita e manifestamente infondata.
art. 62 n. 4 c.p.
l'attenuante del danno di speciale tenuità non è stata ritenuta prevalente sulla recidiva, in ragione della consistenza del danno e della valutazione di merito.
art. 133 c.p.
criterio richiamato per la valutazione in concreto della gravità del fatto, della capacità a delinquere e della prognosi sulla personalità dell'imputato.
art. 20-bis d.lgs. 150/2022
la pena sostitutiva è stata negata perché la motivazione di merito ha formulato un giudizio prognostico sfavorevole sull'efficacia rieducativa della stessa.
art. 3 d.lgs. 150/2022
richiamato indirettamente nel riferimento all'art. 20-bis del medesimo decreto legislativo, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito mediante una mera contrapposizione di una diversa lettura dei dati probatori o una ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La motivazione sul responsabile del reato è insindacabile quando il giudice di merito dia conto, con argomentazione logica e non contraddittoria, degli elementi che conducono all'affermazione di responsabilità.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile se si risolve nella riproposizione di questioni già affrontate e disattese in appello senza sviluppare una critica argomentata specifica.
- La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, ai fini di verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto; non basta richiamare in astratto gravità del reato o durata del periodo criminoso.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche, attenuante del danno di speciale tenuità e recidiva rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- La concessione della pena sostitutiva può essere negata quando il giudice, applicando i criteri dell'art. 133 c.p., formuli un giudizio prognostico sfavorevole circa l'efficacia rieducativa della misura, valorizzando elementi soggettivi della personalità e capacità a delinquere dell'imputato.
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