Sentenza del 02/10/2018 n. 2945 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Rimborso - Richiesta - Termini di decadenza e di prescrizione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine biennale di decadenza, poiché il contribuente non aveva indicato il credito nel quadro specificamente destinato al credito di cui si chiede il rimborso, ma in quello relativo all'utilizzo in compensazione o detrazione. Ne consegue l'inammissibilità o comunque la tardività dell'istanza presentata oltre tale termine.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del termine applicabile alla richiesta di rimborso IVA. Il termine ordinario decennale di prescrizione può operare solo quando nella dichiarazione IVA o nel modello Unico sia contenuta una valida, chiara e inequivoca domanda di rimborso. La mera esposizione di un credito d'imposta, inserito nel quadro relativo al credito da utilizzare in compensazione o detrazione, non equivale a una richiesta di rimborso. In tale ipotesi trova applicazione il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992
Il termine biennale si applica alle domande di rimborso non espressamente disciplinate da disposizioni specifiche, quando dalla dichiarazione non emerga una valida ed inequivoca richiesta di rimborso.
Termine ordinario decennale di prescrizione
termine decennale di prescrizione
È applicabile quando la dichiarazione IVA o il modello Unico contiene una chiara domanda di rimborso, non quando si limita a evidenziare l'esistenza di un credito destinato alla compensazione o alla detrazione.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito fiscale nella dichiarazione non equivale automaticamente a una richiesta di rimborso: occorre una manifestazione di volontà specifica e inequivoca.
- Per stabilire il termine applicabile bisogna verificare il quadro della dichiarazione in cui il credito è stato esposto e la destinazione indicata dal contribuente.
- Se il credito è indicato per compensazione o detrazione e non per rimborso, la successiva istanza di rimborso è normalmente soggetta al termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
- Il termine decennale opera solo quando la domanda di rimborso risulta validamente formulata nella dichiarazione o da altro atto idoneo.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale distinguere tra semplice esposizione del credito, richiesta di utilizzo in compensazione o detrazione e domanda espressa di rimborso.
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