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Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 2319 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società di capitali - estinzione di società in pendenza del giudizio di primo grado - fenomeno estintivo successorio - interruzione del processo - riassunzione da parte dei soci - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società di capitali è stata cancellata dal registro delle imprese mentre il giudizio di primo grado era ancora pendente. La questione riguardava gli effetti della cancellazione, anche se disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c., sulla capacità processuale della società e sulla prosecuzione del giudizio da parte dei soci.

La decisione

La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e determina l’estinzione della società, anche se esistono ancora rapporti giuridici pendenti. I soci subentrano quali successori della società e diventano litisconsorti necessari per ragioni processuali. Se il giudizio viene proseguito o riassunto soltanto nei confronti di alcuni soci, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri. In caso di mancata osservanza dell’ordine, si applica l’art. 307 c.p.c., con le conseguenze processuali previste per l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2490 cod. civ.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese può essere disposta anche d’ufficio.

    La cancellazione, anche quando avviene d’ufficio, produce efficacia costitutiva: determina quindi l’estinzione della società, indipendentemente dall’eventuale permanenza di rapporti giuridici non definiti.

  • Art. 307 cod. proc. civ.

    La mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio comporta le conseguenze previste per la mancata prosecuzione o riassunzione del processo, inclusa l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione anche se sono ancora pendenti cause, debiti o altri rapporti giuridici.
  • Dopo l’estinzione della società, i soci subentrano nella posizione processuale della società quale fenomeno successorio.
  • Per la prosecuzione o riassunzione del giudizio devono essere coinvolti tutti i soci, configurandosi un litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
  • Se il processo viene riassunto soltanto nei confronti di alcuni soci, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione può determinare l’estinzione del processo.
  • La regola si applica anche quando la cancellazione della società è stata disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c.

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